Art. 30 — Trattamento economico durante il periodo di assenza per infermità dovuta a causa di servizio
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L'operaio assente dal servizio per infortunio sul lavoro o per malattia professionale o per malattia contratta per causa di servizio ha diritto, fino a un massimo di centottanta giorni, compresi i festivi, ad una indennita' giornaliera pari all'eventuale differenza fra le competenze percepite nelle giornate lavorative per paga e aggiunta di famiglia e la indennita' giornaliera corrisposta dall'Ente assistenziale o dall'istituto assicuratore.
Testo in vigore dal 14 marzo 1961 al 14 aprile 1968
