Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Art. 115 — Mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da trentuno a novanta giorni
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Il personale incorre nella sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da trentuno a novanta giorni:
- a)per particolare gravita' o recidiva, entro un anno dalla punizione, nelle mancanze previste nel precedente articolo;
- b)per negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti, in conseguenza delle quali sia stato imminente il pericolo per la sicurezza dell'esercizio e sempre che l'evento dannoso non si sia verificato per cause o circostanze indipendenti dall'azione del colpevole;
- c)per mancanze che abbiano recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio con danno di cose, sia dell'Azienda, sia di terzi, oppure con danno non grave alle persone;
- d)per minacce o gravi ingiurie verso inferiori, colleghi o superiori o per manifestazioni calunniose o diffamatorie, anche nei confronti dell'Azienda;
- e)per abuso di autorita';
- f)per uso dell'impiego a fini personali;
- g)in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a se' o a terzi, ancorche' l'effetto voluto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravita', altrimenti perseguibile. Le mancanze commesse dal personale direttivo sono punite con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da sessantuno a novanta giorni.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 19 marzo 1974
