Art. 115 — Mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da trentuno a novanta giorni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 marzo 1974 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
((Il personale incorre nella sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da trentuno a sessanta giorni:))
- a)per particolare gravita' o recidiva, entro un anno dalla punizione, nelle mancanze previste nel precedente articolo;
- b)per negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti, in conseguenza delle quali sia stato imminente il pericolo per la sicurezza dell'esercizio e sempre che l'evento dannoso non si sia verificato per cause o circostanze indipendenti dall'azione del colpevole;
- c)per mancanze che abbiano recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio con danno di cose, sia dell'Azienda, sia di terzi, oppure con danno non grave alle persone; ((d) per minacce o ingiurie gravi verso inferiori, colleghi o superiori, o per manifestazioni calunniose o diffamatorie, anche nei confronti dell'Azienda));
- e)per abuso di autorita';
- f)per uso dell'impiego a fini personali;
- g)in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a se' o a terzi, ancorche' l'effetto voluto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravita', altrimenti perseguibile. Le mancanze commesse dal personale direttivo sono punite con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da sessantuno a novanta giorni.
Testo in vigore dal 19 marzo 1974 al 16 dicembre 2010
