Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 118 — Mancanze punibili con la destituzione

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Il personale incorre nella destituzione, indipendentemente dall'azione penale:

  • a)per particolare gravita' delle mancanze previste dall'articolo precedente;
  • b)per illecito uso, distrazione, manomissione o sottrazione di somme o di beni di pertinenza della Azienda o ad essa affidati per qualsiasi causa, o per convivente tolleranza di tali abusi commessi da dipendenti o da terzi;
  • c)per aver dolosamente percepito somme indebite a danno del pubblico;
  • d)per accettazione di qualsiasi compenso, anche non in denaro, o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati per ragioni di ufficio;
  • e)per violazione dolosa dei doveri d'ufficio, con pregiudizio dell'Azienda o di terzi o con pericolo di perturbamento della sicurezza pubblica;
  • f)per avere dolosamente alterato, falsificato, sottratto o distrutto biglietti di viaggio od altri documenti di trasporto o di servizio, piombi ferroviari o doganali, registri od atti dell'Azienda;
  • g)per atti di grave insubordinazione, che costituiscano evidente offesa del principio di autorita' e di disciplina;
  • h)per avere deliberatamente trasgredito le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto di materia infiammabili od esplodenti, benche' non ne sia derivato danno;
  • i)per disordini, tumulti, violenze in servizio o comunque nell'ambito ferroviario;
  • l)in genere, per ogni mancanza dovuta a dolo, di gravita' tale da rendere il personale indegno di rimanere in servizio.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 19 marzo 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art118 · fonte del testo