Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Art. 118 — Mancanze punibili con la destituzione
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Il personale incorre nella destituzione, indipendentemente dall'azione penale:
- a)per particolare gravita' delle mancanze previste dall'articolo precedente;
- b)per illecito uso, distrazione, manomissione o sottrazione di somme o di beni di pertinenza della Azienda o ad essa affidati per qualsiasi causa, o per convivente tolleranza di tali abusi commessi da dipendenti o da terzi;
- c)per aver dolosamente percepito somme indebite a danno del pubblico;
- d)per accettazione di qualsiasi compenso, anche non in denaro, o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati per ragioni di ufficio;
- e)per violazione dolosa dei doveri d'ufficio, con pregiudizio dell'Azienda o di terzi o con pericolo di perturbamento della sicurezza pubblica;
- f)per avere dolosamente alterato, falsificato, sottratto o distrutto biglietti di viaggio od altri documenti di trasporto o di servizio, piombi ferroviari o doganali, registri od atti dell'Azienda;
- g)per atti di grave insubordinazione, che costituiscano evidente offesa del principio di autorita' e di disciplina;
- h)per avere deliberatamente trasgredito le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto di materia infiammabili od esplodenti, benche' non ne sia derivato danno;
- i)per disordini, tumulti, violenze in servizio o comunque nell'ambito ferroviario;
- l)in genere, per ogni mancanza dovuta a dolo, di gravita' tale da rendere il personale indegno di rimanere in servizio.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 19 marzo 1974
