Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 118 — Mancanze punibili con la destituzione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 marzo 1974 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Il personale incorre nella destituzione, indipendentemente dall'azione penale:

  • a)per particolare gravita' delle mancanze previste dall'articolo precedente;
  • b)per illecito uso, distrazione, manomissione o sottrazione di somme o di beni di pertinenza della Azienda o ad essa affidati per qualsiasi causa, o per convivente tolleranza di tali abusi commessi da dipendenti o da terzi;
  • c)per aver dolosamente percepito somme indebite a danno del pubblico;
  • d)per accettazione di qualsiasi compenso, anche non in denaro, o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati per ragioni di ufficio;
  • e)per violazione dolosa dei doveri d'ufficio, con pregiudizio dell'Azienda o di terzi o con pericolo di perturbamento della sicurezza pubblica;
  • f)per avere dolosamente alterato, falsificato, sottratto o distrutto biglietti di viaggio od altri documenti di trasporto o di servizio, piombi ferroviari o doganali, registri od atti dell'Azienda; ((g) per essersi reso colpevole di vie di fatto contro superiori o sanitari ausiliari, o di atti di grave insubordinazione che costituiscano evidenti offese del principio di disciplina e di autorita'));
  • h)per avere deliberatamente trasgredito le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto di materia infiammabili od esplodenti, benche' non ne sia derivato danno;
  • i)per disordini, tumulti, violenze in servizio o comunque nell'ambito ferroviario;
  • l)in genere, per ogni mancanza dovuta a dolo, di gravita' tale da rendere il personale indegno di rimanere in servizio.

Testo in vigore dal 19 marzo 1974 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 marzo 1974

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 19 marzo 1974. 8 parole tolte, 22 parole aggiunte.

g) per aggiunto: essersi reso colpevole di vie di fatto contro superiori o sanitari ausiliari, o di atti di grave insubordinazionetolto: , che costituiscano evidente offesa aggiunto: che costituiscano evidenti offese del principio di tolto: autorita' e di disciplina aggiunto: disciplina e di autorita';

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art118 · fonte del testo