Art. 119 — Destituzione di diritto
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((Esclusa qualunque procedura disciplinare, si incorre, senz'altro, nella destituzione la quale e' dichiarata dal direttore generale:
- a)per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti contro la personalita' dello Stato, nonche' per i delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, rapina e falsita';
- b)per qualsiasi condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la liberta' vigilata. Il direttore generale, adottando le stesse modalita', ha facolta' di deliberare la destituzione del personale che abbia riportato condanna, passata in giudicato, per delitti di furto, truffa ed appropriazione indebita, salvo che non ritenga che si debba istituire formale procedimento disciplinare)).
Testo in vigore dal 15 marzo 1967 al 16 dicembre 2010
