Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1958 al 15 marzo 1967. Leggi il testo vigente →

Esclusa qualunque procedura disciplinare, si incorre, senz'altro, nella destituzione, la quale e' dichiarata dal direttore generale:

  • a)per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la personalita' dello Stato, nonche' per i delitti di peculato, malversazione a danno di privati, concussione, corruzione, falsita', furto, truffa e appropriazione indebita;
  • b)per qualsiasi condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la liberta' vigilata.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 15 marzo 1967

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 134/1992

    Questione inammissibile
    27 marzo 1992

    Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 119, lett. a), della legge 26 marzo 1958, n. 425 (Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Cons…

    Art. 3 cost. · Art. 119 Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 118/1991

    Altra decisione
    15 marzo 1991

    Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 15 marzo 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

    Art. 119 Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 526/1989

    Altra decisione
    6 dicembre 1989

    Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente perché effettui un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 119 della legge 26 marzo 1958, n. 425 (Stato giuridico del personale ferroviario), nella parte in cui prevede la destituzione di diritto del dipendente senza che si faccia luogo a previo procedimento disciplinare, tenuto conto che, a seguito della riforma di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, la materia disciplinare dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato è regolata dalla contrattazione collettiva e che risulta entrato in vigore il 5 febbraio 1988 il contratto nazionale di lavoro 1987/1989, con regolamentazione 'ex novò della materia. - V. S. n. 971/1988 con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme analoghe a quella impugnata. red.: M. Maiella

    Art. 3 cost. · Art. 19 Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato · Art. 119 Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato · Art. 21 Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art119 · fonte del testo