Art. 119 — Destituzione di diritto
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Esclusa qualunque procedura disciplinare, si incorre, senz'altro, nella destituzione, la quale e' dichiarata dal direttore generale:
- a)per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la personalita' dello Stato, nonche' per i delitti di peculato, malversazione a danno di privati, concussione, corruzione, falsita', furto, truffa e appropriazione indebita;
- b)per qualsiasi condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la liberta' vigilata.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 15 marzo 1967
