Art. 138 — Assistenza dell'incolpato durante il procedimento disciplinare
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Il Comitato di esercizio, la Commissione disciplinare di servizio e il Consiglio di disciplina devono sentire l'incolpato, qualora questi lo richieda, prima di esprimere il loro parere. Per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio oltre trenta giorni e per quelle previste dall'art. 132, l'incolpato ha facolta' di farsi assistere da persona di sua fiducia. Per le predette mancanze, sia l'incolpato, sia la persona di fiducia potranno essere presenti alla trattazione orale davanti ai suindicati organi consultivi.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 19 marzo 1974
