Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 138 — Assistenza dell'incolpato durante il procedimento disciplinare

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Il Comitato di esercizio, la Commissione disciplinare di servizio e il Consiglio di disciplina devono sentire l'incolpato, qualora questi lo richieda, prima di esprimere il loro parere. ((Per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio oltre dieci giorni e per quelle previste dall'articolo 132, l'incolpato ha facolta' di farsi assistere da persona di sua fiducia)). Per le predette mancanze, sia l'incolpato, sia la persona di fiducia potranno essere presenti alla trattazione orale davanti ai suindicati organi consultivi.

Testo in vigore dal 19 marzo 1974 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 marzo 1974

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 19 marzo 1974. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… Per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio oltre tolto: trenta aggiunto: dieci giorni e per quelle previste tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 132, l'incolpato ha facolta' di farsi assistere da persona di sua fiducia. Per …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art138 · fonte del testo