Art. 138 — Assistenza dell'incolpato durante il procedimento disciplinare
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Il Comitato di esercizio, la Commissione disciplinare di servizio e il Consiglio di disciplina devono sentire l'incolpato, qualora questi lo richieda, prima di esprimere il loro parere. ((Per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio oltre dieci giorni e per quelle previste dall'articolo 132, l'incolpato ha facolta' di farsi assistere da persona di sua fiducia)). Per le predette mancanze, sia l'incolpato, sia la persona di fiducia potranno essere presenti alla trattazione orale davanti ai suindicati organi consultivi.
Testo in vigore dal 19 marzo 1974 al 16 dicembre 2010
