Art. 141 — Rapporti tra il procedimento penale ed il procedimento disciplinare
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 giugno 1966 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Qualora il fatto addebitato al dipendente abbia dato luogo a denuncia all'autorita' giudiziaria, il procedimento disciplinare rimane sospeso, fermo l'obbligo, per gli uffici dell'azienda, di concorrere all'accertamento dei fatti ed alla raccolta delle prove, salvo, comunque, il disposto dell'art. 4 della legge 25 giugno 1909, n. 372. 5a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
5aLa Corte Costituzionale, con sentenza 17 maggio-3 giugno 1966, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 11/06/1966, n. 143), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 141 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, nella parte in cui fa salvo il disposto dell'art. 4 della suddetta legge 25 giugno 1909. n. 372."
Testo in vigore dal 12 giugno 1966 al 16 dicembre 2010
