Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 141 — Rapporti tra il procedimento penale ed il procedimento disciplinare

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Qualora il fatto addebitato al dipendente abbia dato luogo a denuncia all'autorita' giudiziaria, il procedimento disciplinare rimane sospeso, fermo l'obbligo, per gli uffici dell'azienda, di concorrere all'accertamento dei fatti ed alla raccolta delle prove, salvo, comunque, il disposto dell'art. 4 della legge 25 giugno 1909, n. 372.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 12 giugno 1966

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art141 · fonte del testo