Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 3 — Requisiti generali per l'ammissione in impiego

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Per essere assunti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' necessario, alla data di scadenza del termine stabilito da bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione od all'atto della presentazione della domanda di assunzione, ove questa non debba effettuarsi per concorso:

  • a)essere cittadini italiani;
  • b)aver compiuto l'eta' di 18 anni e non aver superato quella di 30, salvo le eccezioni previste dall'ultimo comma del presente articolo, dal successivo art. 7 e da leggi speciali;
  • c)aver sempre tenuto buona condotta;
  • d)aver sana costituzione e possedere i requisiti fisici richiesti dalla particolare natura del servizio, secondo le norme approvate con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione;
  • e)possedere il titolo di studio prescritto, a norma dei successivi articoli 10 e 11, per la qualifica alla quale si aspira, anche se dipendente da pubblica amministrazione. I bandi di concorso possono stabilire eventuali altri requisiti in relazione alla specialita' di determinate carriere. Il possesso dei requisiti fisici e' accertato direttamente dall'Azienda, a mezzo dei suoi sanitari. Per l'accesso a qualsiasi carriera si deroga dal limite massimo, indicato nella precedente lettera b) a favore dei dipendenti dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti, purche' non abbiano raggiunto l'eta' prevista, per il collocamento a riposo d'ufficio, dall'annessa tabella (allegato n. 15).

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 26 agosto 1967

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