Art. 86 — Congedo annuale e festività infrasettimanali
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Ai dipendenti spetta, a cominciare dall'anno solare successivo a quello dell'assunzione in prova, un periodo annuale di ferie della durata di 21 giorni quando abbiano un'anzianita' inferiore a dieci anni di servizio, e di 26 giorni quando abbiano un'anzianita' superiore. Nel computo del periodo feriale non si comprendono le festivita' intermedie. Il diritto alle ferie e' irrinunciabile e ne deve essere assicurato il godimento. L'Azienda, qualora le esigenze del servizio lo consentano, concede il congedo nel periodo richiesto. Quando, invece, le predette esigenze di servizio non lo consentano, pur cercando di conciliare le esigenze medesime con le richieste del personale, l'Azienda puo' stabilire appositi turni di godimento delle ferie. Per esigenze di servizio, il godimento del congedo richiesto entro l'anno, puo' essere rinviato, revocato od interrotto, salvo a farlo fruire in altra epoca, non oltre l'anno successivo. Durante il periodo delle ferie spettano al dipendente tutti gli assegni, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di carattere straordinario. Di regola, il godimento delle ferie e' continuativo; possono peraltro essere concessi congedi frazionati fino a mezza giornata. Nelle giornate non domenicali, che siano dichiarate festive ad ogni effetto, il personale e' libero dal servizio col trattamento economico previsto per le domeniche. Il personale che, per ragioni inerenti all'esercizio deve, tuttavia, prestare servizio nelle suddette giornate, ha diritto ad un corrispondente riposo da godere, di massima, compatibilmente con le esigenze del servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita, oppure alla retribuzione delle prestazioni da considerare straordinarie. ((In caso di concessione di tale riposo compensativo, al predetto personale viene corrisposta la differenza fra la misura del compenso lavoro straordinario festivo e quella per lavoro straordinario feriale.))5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
La legge 18 febbraio 1963, n. 304 ha disposto (con l'art. 21) che "La presente legge ha effetto dal 1 ottobre 1961".
Testo in vigore dal 13 aprile 1963 al 15 marzo 1967
