Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 86 — Congedo annuale e festività infrasettimanali

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((Ai dipendenti spetta, a cominciare dall'anno solare successivo a quello dell'assunzione in impiego, un periodo annuale di ferie della durata di 21 giorni, quando abbiano una anzianita' inferiore a dieci anni di servizio, e di 26 giorni, quando abbiano una anzianita' superiore. Per l'anno solare dell'assunzione spetta un periodo di ferie pari ad un giorno per ogni mese di servizio o frazione di esso superiore a 15 giorni prestato o da prestare nell'anno medesimo. Nel computo del periodo feriale non si comprendono le festivita' intermedie. I dipendenti assunti in impiego, con provenienza dalla stessa Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o da altra Amministrazione statale, hanno titolo al congedo annuale nello stesso anno di assunzione, se ne hanno maturato il diritto nella precedente posizione. La misura del congedo e' pari alla differenza tra quello spettante nell'Azienda ferroviaria e quello eventualmente gia' fruito durante l'anno solare, considerando alla stregua di quest'ultimo l'eventuale periodo di soluzione di continuita' fra i due rapporti di impiego. In ogni caso, il servizio precedente viene computato ai fini del diritto alle ferie annuali, quando tra i due rapporti di impiego non vi sia stata soluzione di continuita' e, ai fini della misura delle ferie stesse, anche se soluzione vi sia stata)). Il diritto alle ferie e' irrinunciabile e ne deve essere assicurato il godimento. L'Azienda, qualora le esigenze del servizio lo consentano, concede il congedo nel periodo richiesto. Quando, invece, le predette esigenze di servizio non lo consentano, pur cercando di conciliare le esigenze medesime con le richieste del personale, l'Azienda puo' stabilire appositi turni di godimento delle ferie. Per esigenze di servizio, il godimento del congedo richiesto entro l'anno, puo' essere rinviato, revocato od interrotto, salvo a farlo fruire in altra epoca, non oltre l'anno successivo. ((Durante il periodo delle ferie spettano al dipendente, in aggiunta allo stipendio ed alle altre annesse competenze ordinarie, le competenze accessorie normalmente percepite in attivita' di servizio in relazione alla qualifica rivestita in base agli articoli 38, secondo comma, 42, 43, 49, 50, 57, 58, 59, 77 e 78 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni. Le competenze accessorie di cui ai citati articoli 42, 43, 49, 50, 57, 77 e 78 sono corrisposte nelle misure medie stabilite dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile con proprio decreto, sentito il Consiglio di amministrazione.)) Di regola, il godimento delle ferie e' continuativo; possono peraltro essere concessi congedi frazionati fino a mezza giornata. Nelle giornate non domenicali, che siano dichiarate festive ad ogni effetto, il personale e' libero dal servizio col trattamento economico previsto per le domeniche. Il personale che, per ragioni inerenti all'esercizio deve, tuttavia, prestare servizio nelle suddette giornate, ha diritto ad un corrispondente riposo da godere, di massima, compatibilmente con le esigenze del servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita, oppure alla retribuzione delle prestazioni da considerare straordinarie. In caso di concessione di tale riposo compensativo, al predetto personale viene corrisposta la differenza fra la misura del compenso lavoro straordinario festivo e quella per lavoro straordinario feriale. ((Per le festivita' di Natale, Capodanno, Festa dei lavoratori, Anniversario della Repubblica e Ferragosto il recupero della giornata di riposo e' subordinato alla richiesta dei dipendenti, ai quali, in mancanza, viene corrisposto lo straordinario festivo.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 febbraio 1963, n. 304

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La L. 18 febbraio 1963, n. 304 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "I termini di sei mesi e di un anno indicati nel terzo comma del medesimo articolo 13 sono rispettivamente aumentati ad un anno e a due anni". La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 21) che "La presente legge ha effetto dal 1 ottobre 1961".

Testo in vigore dal 15 marzo 1967 al 17 marzo 1974

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 15 marzo 1967

Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1963 al 15 marzo 1967. 27 parole tolte, 292 parole aggiunte.

Ai dipendenti spetta, a cominciare dall'anno solare successivo a quello dell'assunzione in tolto: prova aggiunto: impiego, un periodo annuale di ferie della durata di 21 giorni tolto: quando abbiano un'anzianita'aggiunto: , quando abbiano una anzianita' inferiore a dieci anni di servizio, e di 26 giorni tolto: quando abbiano un'anzianita' superioreaggiunto: , quando abbiano una anzianita' superiore. Per l'anno solare dell'assunzione spetta un periodo di ferie pari ad un giorno per ogni mese di servizio o frazione di esso superiore a 15 giorni prestato o da prestare nell'anno medesimo. Nel computo del periodo feriale non si comprendono le festivita' intermedie. aggiunto: I dipendenti assunti in impiego, con provenienza dalla stessa Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o da altra Amministrazione statale, hanno titolo al congedo annuale nello stesso anno di assunzione, se ne hanno maturato il diritto nella precedente posizione. La misura del congedo e' pari alla differenza tra quello spettante nell'Azienda ferroviaria e quello eventualmente gia' fruito durante l'anno solare, considerando alla stregua di quest'ultimo l'eventuale periodo di soluzione di continuita' fra i due rapporti di impiego. In ogni caso, il servizio precedente viene computato ai fini del diritto alle ferie annuali, quando tra i due rapporti di impiego non vi sia stata soluzione di continuita' e, ai fini della misura delle ferie stesse, anche se soluzione vi sia stata. Il diritto alle ferie e' irrinunciabile e ne deve essere assicurato il godimento. … altra epoca, non oltre l'anno successivo. Durante il periodo delle ferie spettano al dipendente tolto: tutti gli assegni, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di carattere straordinarioaggiunto: , in aggiunta allo stipendio ed alle altre annesse competenze ordinarie, le competenze accessorie normalmente percepite in attivita' di servizio in relazione alla qualifica rivestita in base agli articoli 38, secondo comma, 42, 43, 49, 50, 57, 58, 59, 77 e 78 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni. Le competenze accessorie di cui ai citati articoli 42, 43, 49, 50, 57, 77 e 78 sono corrisposte nelle misure medie stabilite dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile con proprio decreto, sentito il Consiglio di amministrazione. Di regola, il godimento delle ferie e' continuativo; possono peraltro essere concessi congedi … fra la misura del compenso lavoro straordinario festivo e quella per lavoro straordinario ferialeaggiunto: . Per le festivita' di Natale, Capodanno, Festa dei lavoratori, Anniversario della Repubblica e Ferragosto il recupero della giornata di riposo e' subordinato alla richiesta dei dipendenti, ai quali, in mancanza, viene corrisposto lo straordinario festivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art86 · fonte del testo