Art. 86 — Congedo annuale e festività infrasettimanali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1976 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
((Ai dipendenti spetta, a cominciare dall'anno solare successivo a quello dell'assunzione in impiego, un periodo annuale di ferie della durata di 21 giorni, quando abbiano un'anzianita' inferiore a cinque anni di servizio, e di 26 giorni, quando abbiano un'anzianita' superiore. Per l'anno solare dell'assunzione spetta un periodo di ferie pari ad un giorno per ogni mese di servizio o frazione di esso superiore a 15 giorni prestato o da prestare nell'anno medesimo. Nel computo del periodo feriale non si comprendono le festivita' intermedie.)) I dipendenti assunti in impiego, con provenienza dalla stessa Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o da altra Amministrazione statale, hanno titolo al congedo annuale nello stesso anno di assunzione, se ne hanno maturato il diritto nella precedente posizione. La misura del congedo e' pari alla differenza tra quello spettante nell'Azienda ferroviaria e quello eventualmente gia' fruito durante l'anno solare, considerando alla stregua di quest'ultimo l'eventuale periodo di soluzione di continuita' fra i due rapporti di impiego. In ogni caso, il servizio precedente viene computato ai fini del diritto alle ferie annuali, quando tra i due rapporti di impiego non vi sia stata soluzione di continuita' e, ai fini della misura delle ferie stesse, anche se soluzione vi sia stata. Il diritto alle ferie e' irrinunciabile e ne deve essere assicurato il godimento. L'Azienda, qualora le esigenze del servizio lo consentano, concede il congedo nel periodo richiesto. Quando, invece, le predette esigenze di servizio non lo consentano, pur cercando di conciliare le esigenze medesime con le richieste del personale, l'Azienda puo' stabilire appositi turni di godimento delle ferie. Per esigenze di servizio, il godimento del congedo richiesto entro l'anno, puo' essere rinviato, revocato od interrotto, salvo a farlo fruire in altra epoca, non oltre l'anno successivo. Durante il periodo delle ferie spettano al dipendente, in aggiunta allo stipendio ed alle altre annesse competenze ordinarie, le competenze accessorie normalmente percepite in attivita' di servizio in relazione alla qualifica rivestita in base agli articoli 33 secondo comma. 39, 46, 52, 53, 54, 65, 66, 67 e 82-bis, delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34 e successive modificazioni. Le competenze accessorie di cui ai citati articoli 39, 46, 52, 53, 54, 65 e 82-bis, punto A), sono corrisposte nelle misure medie stabilite dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione.10a Di regola, il godimento delle ferie e' continuativo; possono peraltro essere concessi congedi frazionati fino a mezza giornata. Nelle giornate non domenicali, che siano dichiarate festive ad ogni effetto, il personale e' libero dal servizio col trattamento economico previsto per le domeniche. Il personale che, per ragioni inerenti all'esercizio deve, tuttavia, prestare servizio nelle suddette giornate, ha diritto ad un corrispondente riposo da godere, di massima, compatibilmente con le esigenze del servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita, oppure alla retribuzione delle prestazioni da considerare straordinarie. In caso di concessione di tale riposo compensativo, al predetto personale viene corrisposta la differenza fra la misura del compenso lavoro straordinario festivo e quella per lavoro straordinario feriale. Per le festivita' di Natale, Capodanno, Festa dei lavoratori, Anniversario della Repubblica e Ferragosto il recupero della giornata di riposo e' subordinato alla richiesta dei dipendenti, ai quali, in mancanza, viene corrisposto lo straordinario festivo.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 febbraio 1963, n. 304
5La L. 18 febbraio 1963, n. 304 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "I termini di sei mesi e di un anno indicati nel terzo comma del medesimo articolo 13 sono rispettivamente aumentati ad un anno e a due anni". La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 21) che "La presente legge ha effetto dal 1 ottobre 1961".
L. 16 febbraio 1974, n.57
10acon decorrenza dal 1 luglio 1973
La L. 16 febbraio 1974, n.57 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che il comma settimo dell'articolo 86 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, e' sostituito con effetto dal 1 luglio 1973.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1976 al 16 dicembre 2010
