Art. 11
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Le Province hanno la potesta' di emanare norme legislative entro i limiti indicati nell'art. 4, sulle seguenti materie:
- 1)ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;
- 2)istruzione postelementare e di avviamento professionale ad indirizzo agrario, commerciale ed industriale;
- 3)toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguita' nel territorio della provincia di Bolzano;
- 4)usi e costumi locali e istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale;
- 5)manifestazioni artistiche locali;
- 6)urbanistica e piani regolatori;
- 7)tutela del paesaggio;
- 8)usi civici;
- 9)ordinamento delle minime proprieta' culturali, anche agli effetti dell'art. 847 del Codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunita' familiari rette da antichi statuti o consuetudini;
- 10)artigianato;
- 11)case popolari;
- 12)porti lacuali;
- 13)fiere e mercati;
- 14)opere di pronto soccorso per calamita' pubbliche.
Testo vigente dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972 · versione 0 su Normattiva