Art. 11

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Le Province hanno la potesta' di emanare norme legislative entro i limiti indicati nell'art. 4, sulle seguenti materie:

  • 1)ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;
  • 2)istruzione postelementare e di avviamento professionale ad indirizzo agrario, commerciale ed industriale;
  • 3)toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguita' nel territorio della provincia di Bolzano;
  • 4)usi e costumi locali e istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale;
  • 5)manifestazioni artistiche locali;
  • 6)urbanistica e piani regolatori;
  • 7)tutela del paesaggio;
  • 8)usi civici;
  • 9)ordinamento delle minime proprieta' culturali, anche agli effetti dell'art. 847 del Codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunita' familiari rette da antichi statuti o consuetudini;
  • 10)artigianato;
  • 11)case popolari;
  • 12)porti lacuali;
  • 13)fiere e mercati;
  • 14)opere di pronto soccorso per calamita' pubbliche.

Testo vigente dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art11 · fonte su Normattiva