Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1906 al 29 marzo 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Gli assegni vitalizi sulla Cassa sovvenzioni sono concessi dal ministro delle finanze su deliberazioni di una Commissione centrale presieduta da un consigliere di Stato e composta: di un rappresentante del Consiglio superiore del lavoro, di un rappresentante del Consiglio di previdenza, del direttore generale delle privative, di un consigliere della Corte d'appello di Roma, di un sostituto avvocato erariale dell'Avvocatura generale e del direttore capo della divisione della beneficenza pubblica al Ministero dell'interno.

[2]I minimi e i massimi degli assegni sono stabiliti: in L. 250 e 800 per gli impiegati, e in L. 150 e 500 per le vedove e i loro orfani, comprese, fra questi ultimi, le figlie nubili maggiorenni.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1906 al 29 marzo 1923

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-07-22;623~art17 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari