Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCAUTO AFFIDAMENTO DI AUTOVEICOLO - A PERSONA MINORE DEGLI ANNI DICIOTTO E A PERSONA NON ABILITATA ALLA GUIDA MA IN POSSESSO DEI PRESCRITTI REQUISITI PER OTTENERLA - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO PUNITIVO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ART. 79, COMMA OTTAVO, QUALE SOSTITUITO DALLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1974, N. 62, ART. 1. - COST., ART. 3.
Il fondamentale ed inderogabile principio di stretta legalita` dei reati e delle pene preclude alla Corte qualsiasi intervento che comporti l'aggravamento di una pena prevista in astratto, e, in ispecie, di quella prevista per il reato di incauto affidamento di autoveicolo a persona minore degli anni diciotto in modo di conformarla alla misura della pena comminata per il reato di incauto affidamento a persona che, pur non essendo abilitata alla guida, sia in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 79, comma ottavo, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, quale sostituito dall'art. 1 Legge 14 febbraio 1974, n. 62). - S.nn. 42/1977; 108/1981.
Riguarda ancheart. 1 legge 62/1974
CIRCOLAZIONE STRADALE - REGIME SANZIONATORIO - OMESSA PREVISIONE DI PENE ACCESSORIE IN RELAZIONE ALL'INFRAZIONE DI ESERCITAZIONE ALLA GUIDA SENZA LE CONDIZIONI PRESCRITTE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - RICHIESTA DI PRONUNCIA ESTENSIVA DI SANZIONI PENALI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 80 bis e 80 ter (in relazione agli artt. 79, quarto e ottavo comma, 80 e 83) d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada), nella parte in cui non prevedono le pene accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente nei confronti del soggetto attivo del reato di esercitazione alla guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida per la stessa categoria del veicolo pilotato, in quanto viene dal giudice rimettente richiesto di pronunciare una sentenza estensiva di sanzioni penali, in contrasto con il principio di legalita' consacrato nell'art. 25 Cost..
Riguarda ancheart. 80-bis Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.art. 80 Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.art. 83 Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.art. 80-ter Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - GUIDA DI AUTOVETTURE CAPACI DI VELOCITA' SUPERIORE A 180 KM. ORARI - REQUISITO DELL'ETA' DI 21 ANNI - FISSAZIONE DELL'ETA' OCCORRENTE PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATE ATTIVITA' - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 2 cod. civ. riserva al legislatore di fissare eta` diverse dai diciotto anni per l'acquisto della capacita` a compiere determinati atti, onde non esiste ingiusta discriminazione e violazione del principio di eguaglianza allorche`, in relazione alla capacita` psico-fisica ritenuta necessaria per il compimento di determinati atti o attivita`, il legislatore, discrezionalmente e ragionevolmente, fissi eta` non coincidenti con quella della generale capacita` di agire. E' pertanto infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 79, primo comma, lett. g), d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (modificato dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62), che richiede l'eta` di 21 anni per poter guidare autovetture capaci di una velocita` superiore a 180 Km. all'ora.
CIRCOLAZIONE STRADALE - AFFIDAMENTO INCAUTO DI VEICOLI - PREVISIONE DI UNA PENA UNICA ED INDIFFERENZIATA - MANCATA PREVISIONE DI SANZIONI DIVERSE A SECONDA DEL DIVERSO TIPO DI VEICOLI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Come gia` ritenuto nella sent. n. 161/1976, il reato di chi guida non trovandosi nelle condizioni prescritte e` ben diverso da quello di chi affida il veicolo a persona che, per difetto di una delle condizioni richieste, non e` abilitata alla guida, trattandosi di ipotesi normative aventi ciascuna una propria ratio, la cui valutazione appartiene alla discrezionalita` del legislatore. Non e` quindi irragionevole la circostanza che sia comminata una sanzione unica ed indifferenziata (arresto fino a un mese o ammenda da lire 15.000 a lire 50.000) a chiunque, avendone la materiale disponibilita`, affida i veicoli a persone che non si trovino nelle condizioni prescritte per la guida mentre sono comminate pene e sanzioni amministrative diverse (a seconda del tipo di veicoli della cui guida si tratta) per le varie infrazioni facenti capo a chi guida veicoli non trovandosi nelle condizioni prescritte. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 79, ottavo comma, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dagli artt. 1 legge 14 febbraio 1974, n. 62 ed 1 legge 14 agosto 1974, n. 394, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. S. n. 161/1976.
Riguarda ancheart. 1 legge 62/1974art. 1 legge 394/1974
CIRCOLAZIONE STRADALE - AFFIDAMENTO INCAUTO DI VEICOLI - AFFIDAMENTO A MINORE - AFFIDAMENTO A PERSONA ADULTA SFORNITA DI PATENTE - ASSERITA INGIUSTIFICATA PREVISIONE DI SANZIONE PIU' LIEVE PER IL PRIMO CASO - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE CONCERNENTE NORMA PENALE DI FAVORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - NORMA PENALE DI FAVORE - NECESSARIA IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' irrilevante la questione di legittimita` costituzionale concernente una norma penale di favore in quanto, in virtu` della irretroattivita` delle sanzioni penali piu` sfavorevoli all'imputato, quale si desume dagli artt. 25 Cost. e 2 c.p., il giudice a quo dovrebbe in ogni caso applicare alla fattispecie concreta la disposizione piu` favorevole all'imputato denunciata di incostituzionalita`. E' pertanto inammissibile la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 79, ottavo comma, in relazione all'art. 80, dodicesimo comma, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, modificato dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della ingiustificatezza della irrogazione di una sanzione meno grave per l'incauto affidamento di veicolo a minore rispetto all'affidamento a persona adulta sfornita di patente. - cfr. S. n. 85/1976. V. anche decc. nn. 26/1975, 155/1973, 22/1975, 74/1975.
Riguarda ancheart. 80 Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
CIRCOLAZIONE STRADALE - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ART. 79, TERZO COMMA - INCAUTO AFFIDAMENTO DI VEICOLO A PERSONA NON MUNITA DI PATENTE, SIA CHE ABBIA SUPERATO GLI ESAMI DI IDONEITA' ALLA GUIDA SIA NELL'IPOTESI INVERSA - IDENTITA' DI SANZIONE - RAGIONEVOLEZZA - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La norma contenuta nell'art. 79, terzo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 - abrogata dal nuovo testo dell'art. 80, dodicesimo comma, del t.u., introdotto dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, ma ultrattiva perche' piu' favorevole all'imputato - nel prevedere come fatto di reato (l'incauto affidamento di veicolo a persona non munita di patente che abbia superato l'esame di guida), e nel sottoporre tale ipotesi allo stesso regime sanzionatorio dell'incauto affidamento di veicolo a persona che non abbia superato i predetti esami, non viola l'art. 3 Cost. per disparita' di trattamento rispetto all'attuale disciplina - risultante dall'art. 80, quindicesimo comma, del cit. t.u., introdotto con la cit. legge n. 62 del 1974 - che ha degradato ad illecito amministrativo la guida senza patente da parte di chi abbia superato i prescritti esami di idoneita' alla guida. Le due ipotesi normative sono, infatti, del tutto autonome nella loro rispettiva ratio, la cui valutazione e' riservata alla discrezionalita' legislativa. D'altronde, il divieto penalmente sanzionato con la norma denunziata e' volto ad evitare che il noleggiatore consegni un automezzo a persona la cui abilita' nella guida egli, spesso, non e' in grado di conoscere, ingenerando un pericolo assai maggiore e piu' frequente di quello che puo' derivare dalla guida di chi dispone di un automezzo proprio.
Riguarda ancheart. 80 legge 62/1974