Art. 79

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[1]((Requisiti per guidare veicoli e condurre animali.

[2]Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per condizioni fisiche e psichiche e aver compiuto:

  • a)anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o qualsiasi moltitudine di bestie;
  • b)anni quattordici per guidare ciclomotori;
  • c)anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che non trasportino altre persone oltre al conducente;
  • d)anni diciotto per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che trasportino altre persone oltre al conducente; motoveicoli di cilindrata oltre i 125 cmc e non superiore a 350 cmc; autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo non superiore a 130 CV/tonn., purche' non sviluppino una velocita', calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri all'ora; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole, carrelli, macchine operatrici;
  • e)anni diciotto per guidare autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose il cui peso complessivo a pieno carico non superi 75 quintali;
  • f)anni diciotto per guidare i veicoli di cui al punto e) il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il peso dei rimorchi o dei semirimorchi, superi i 75 quintali purche' munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della motorizzazione civile;
  • g)anni 21 per guidare: motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc; autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo superiore a 130 CV/tonn., o che comunque sviluppino una velocita', calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri all'ora; i veicoli di cui alla lettera f) quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. A bordo di autoveicoli per i quali e' prescritto che vengano adibiti due conducenti, uno di essi deve avere compiuto anni ventuno. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:
  • a)anni 65 per guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza; motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc; le autovetture e gli autoveicoli di cui al primo comma, lettera g); autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali; autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, macchine operatrici;
  • b)anni 60 per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Chiunque guida veicoli e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo e' punito, salvo quanto disposto nei successivi commi, con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000. Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al primo comma, lettera g), e' punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000. Il minore degli anni diciotto, munito di patente per motoveicoli della categoria A, prevista dal successivo articolo 80, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cmc ovvero motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che trasportino altre persone oltre al conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 5.000 a lire 20.000. Il minore degli anni 21 e colui che ha superato gli anni 65 che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 15.000 a lire 50.000. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000 se trattasi di veicoli, e con l'arresto fin a 15 giorni o con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 se trattasi di animali. Coloro che guidano veicoli per i quali e' prescritto che vengano adibiti due conducenti, senza che almeno uno di essi abbia compiuto anni ventuno, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 10.000 a lire 50.000)).

Testo vigente dal 21 marzo 1974 al 15 settembre 1974 · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art79 · fonte su Normattiva