Art. 53 — Art. 19 della legge 18 aprile 1926, n. 731; art. 3, comma quarto, della legge 3 gennaio 1929, n. 16
I diritti e le imposte di cui al precedente art. 52 sono istituiti mediante decreto Reale promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze. I decreti Reali per la istituzione dei diritti inerenti ai servizi delle Borse di commercio sono promossi, per i diritti delle Borse valori, dal Ministro per le finanze, per i diritti delle Borse merci, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le corporazioni. I tributi di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso art. 52 sono riscossi con le norme e con i privilegi della legge di riscossione delle imposte dirette e godono altresi' dei privilegi di cui agli articoli 62 e 63 del testo unico di legge approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, serie seconda. I reclami contro la percezione dei diritti sono giudicati dall'autorita' giudiziaria. Speciali regolamenti, deliberati dai Consigli provinciali dell'economia corporativa ed approvati dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, disciplineranno l'applicazione delle imposte consigliari e dei diritti di cui al precedente articolo.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti