Art. 9

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Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5:

  • 1)polizia locale urbana e rurale;
  • 2)istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
  • 3)commercio;
  • 4)apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;
  • 5)costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
  • 6)spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
  • 7)esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facolta' del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi e' attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;
  • 8)incremento della produzione industriale;
  • 9)utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
  • 10)igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;
  • 11)attivita' sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.

Testo vigente dal 20 novembre 1972 al 23 giugno 2026 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art9 · fonte su Normattiva