Art. 121

[1](Art. 122 T. U. 1926).

[2]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311)).

[3]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311)).

[4]E' vietato il mestiere di ciarlatano. 44a 47

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

44a

Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 14) l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa alla "registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121".

L. 24 novembre 1981, n. 689

47

La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1, lettera b)) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: b) dagli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, nella parte non abrogata dall'articolo 14 della legge 19 maggio 1976, n. 398".

Testo vigente dal 17 agosto 2001, tuttora in vigore · versione 76 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art121 · fonte su Normattiva