Art. 157

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[1](Art. 158 T. U. 1926).

[2]Chi, fuori del proprio Comune, desta sospetti con la sua condotta e, alla richiesta degli Ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non puo' o non vuol dare contezza di se' mediante l'esibizione della carta di identita' o con altro mezzo degno di fede, e' condotto dinanzi l'autorita' locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati i sospetti, puo' farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per traduzione.

[3]Questa disposizione si applica anche alle persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralita'.

[4]L'autorita' di pubblica sicurezza puo' vietare a chi e' rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione di ritornare nel Comune dal quale e' allontanato, senza preventiva autorizzazione dell'autorita' stessa.

[5]I contravventori sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi. Scontata la pena, sono tradotti al luogo di rimpatrio.

Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 24 giugno 1956 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art157 · fonte su Normattiva