Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
SICUREZZA PUBBLICA - CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO (LIBERTA' DI) - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - RIMPATRIO OBBLIGATORIO E PER TRADUZIONE - ART. 157, SECONDO E TERZO COMMA, T.U. LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 13 E 16 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DELLE NORME IMPUGNATE.
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non puo' avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va, dichiarata manifestamente infondata con ordinanza la questione di legittimita' costituzionale relativa ad una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia gia' riconosciuto illegittima. (Nella specie era stata riproposta - in riferimento agli artt. 13 e 16 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, secondo e terzo comma, T.U. di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, concernente il rimpatrio con foglio di via obbligatorio o per traduzione di persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralita'). Cfr.: sent. n. 2 del 1956.
LIBERTA' PERSONALE - TUTELA COSTITUZIONALE - LIMITI - RIMPATRIO CON FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO.
La disposizione dell'art. 13 Cost., pur non essendo meramente programmatica o di non immediata applicazione, non va intesa quale garanzia di indiscriminata ed illimitata liberta' di condotta del cittadino. Pertanto, le norme relative ai provvedimenti del rimpatrio con foglio di via obbligatorio e della conseguente diffida, di cui all'art. 157 T.U. leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, non contrastano con detta disposizione, se non per quanto riguarda il rimpatrio per traduzione - quando non sia conseguenza diretta di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria (art. 157 ult. comma) - e la possibilita' del rimpatrio, non in base a fatti concreti (giudizio di pericolosita'), ma a semplici sospetti.
LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO - RIMPATRIO CON FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - DIRITTO DI DIFESA - GARANZIA - ESTENSIONE.
L'ordine di rimpatrio deve essere motivato perche' si possa accertare che il rimpatrio non e' stato determinato da motivi politici o di altro genere non espressamente previsti dall'art. 16 della Costituzione, e per consentire l'esercizio del diritto di difesa, che l'art. 24 della Costituzione garantisce per i procedimenti giudiziari, ma che senza dubbio va riconosciuto al cittadino contro qualsiasi provvedimento dell'autorita'.
LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - INFRAZIONI - ART. 163 T.U. DELLE LEGGI DI P.S. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 163 T.U. delle leggi di p.s., riguardante le infrazioni al foglio di via obbligatorio: i commi primo, secondo e quarto non sono collegati con le due parti del precedente articolo 157, dichiarate incostituzionali (rimpatrio per traduzione; rimpatrio di persone sospette con foglio di via obbligatorio); il comma terzo prevede la traduzione come conseguenza di una sentenza dell'autorita' giudiziaria, anzi di una pena scontata.
Riguarda ancheart. 163 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
SICUREZZA PUBBLICA - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - RIMPATRIO PER TRADUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Va dichiarata la manifesta infondatezza di questioni relative a norme di cui e' stata gia' dichiarata la illegittimita', poiche', essendo sopraggiunta la cessazione della loro efficacia, non e' piu' proponibile una questione di legittimita' costituzionale nei loro confronti; ed alle stesse conclusioni si deve giungere nel caso in cui la medesima questione sia stata gia' ritenuta non fondata (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 13 e 16 Cost. - degli artt. 157 e 163 T.U. leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, nelle parti relative al rimpatrio con foglio di via obbligatorio o per traduzione delle persone sospette).~ V. Sent. n. 2/1956 e 10/1956.
Riguarda ancheart. 163 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
SICUREZZA PUBBLICA - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - RIMPATRIO PER TRADUZIONE - CONTRASTO CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI DELLA TUTELA DELLA LIBERTA' PERSONALE E DELLA LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale sia nel caso di sopravvenuta inefficacia, in seguito a dichiarazione di illegittimita', della norma impugnata, sia nell'ipotesi in cui altra identica sia stata gia' dichiarata non fondata e non siano state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt.157 e 163 T.U. leggi di p.s. approvato con R.D.18 giugno 1931, n.773, per sopravvenuta inefficacia parziale del primo di detti articoli - perche' gia' dichiarato illegittimo nella parte relativa al rimpatrio obbligatorio o per traduzione di persone sospette di cui al primo comma, e nelle parti relative al rimpatrio per traduzione di cui ai commi secondo e terzo - e per intervenuta dichiarazione di legittimita' del secondo). V. Sentt. nn. 2/1956 e 10/1956.
Riguarda ancheart. 163 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)