Art. 375
[1]di interpretazione autentica (articolo 39, comma 1, primo periodo, legge 21 novembre 2000, n. 342; articolo 138, comma 14, legge 23 dicembre 2000, n. 388; articolo 2-bis, comma 3, decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88; articolo 36, commi 30 e 34-bis, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; articolo 1, comma 35, legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 5, comma 3, articolo 13, comma 3, e articolo 15, comma 2, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147; articolo 7-quinquies, commi 1 e 2, decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225; articolo 1, comma 162, legge 11 dicembre 2016, n. 232; articolo 1, comma 271, legge 27 dicembre 2017, n. 205; articolo 1, comma 431, legge 27 dicembre 2019, n. 160; articolo 1, comma 98, legge 30 dicembre 2024, n. 207; articolo 1, comma 1-bis, decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108; articolo 5-bis decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 109; articolo 18, comma 1, decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118; articolo 8, decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186; articolo 5 decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192)
[2]1. Ai fini del presente testo unico:
- a)in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, sono comunque considerati come redditi diversi;
- b)si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 14, comma 4, gli importi delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamita' pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000;
- c)le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 2, lettera f), si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformita' a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale;
- d)l'articolo 53, comma 8, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
Testo vigente dal 12 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva