Art. 301Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca

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Nei casi di contrabbando e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato, si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale. Tuttavia, i mezzi di trasporto che abbiano segreti ripostigli ovvero siano stati artificiosamente modificati per dissimulare le merci che vi sono state collocate, non possono essere restituiti a chi ne abbia diritto se prima non siano stati ridotti in modo da non prestarsi ulteriormente alla frode.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 25 luglio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art301 · fonte su Normattiva