Art. 301Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca

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Nei casi di contrabbando e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.4 Se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato, si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale. Tuttavia, i mezzi di trasporto che abbiano segreti ripostigli ovvero siano stati artificiosamente modificati per dissimulare le merci che vi sono state collocate, non possono essere restituiti a chi ne abbia diritto se prima non siano stati ridotti in modo da non prestarsi ulteriormente alla frode.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 9-17 luglio 1974, n. 229 (in G.U. 1a s.s. 24/07/1974, n. 194) ha dichiarato "ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, limitatamente alla medesima parte, la illegittimita' costituzionale dell'art. 301, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)".

Testo vigente dal 25 luglio 1974 al 6 gennaio 1977 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art301 · fonte su Normattiva