Art. 301Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca

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Nei casi di contrabbando e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.28 Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adatti allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacita' di carico o l'autonomia in difformita' delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non puo' essere ripetuta e i mezzi esecutati vengono acquisiti al patrimonio dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale.

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale, con sentenza 9-17 luglio 1974, n. 229 (in G.U. 1a s.s. 24/07/1974, n. 194) ha dichiarato "ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, limitatamente alla medesima parte, la illegittimita' costituzionale dell'art. 301, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)".

Corte Costituzionale

4a

La Corte Costituzionale con sentenza 21-29 dicembre 1976, n. 259 (in G.U. 1a s.s. 5/1/1977, n. 4)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, nella parte in cui non prevedono la esclusione della confisca per le cose oggetto del reato di contrabbando che siano state illegittimamente sottratte a terzi, quando tale sottrazione risulti giudizialmente accertata".

Corte Costituzionale

18a

La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 19 gennaio 1987, n. 2 (in G.U. 1a s.s. 28/1/1987, n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 66 della l. 1 giugno 1939, n. 1089 e dell'art. 116, primo comma, della l. 25 settembre 1940, n. 1424 (ora art. 301, primo comma, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) nella parte in cui prevedono la confisca di opere tutelate ai sensi della l. n. 1089 del 1939 che siano state oggetto di esportazione abusiva, anche quando risultino di proprieta' di un terzo che non sia autore del reato e non ne abbia tratto in alcun modo profitto".

Corte Costituzionale

28

La Corte Costituzionale, con sentenza 9-10 gennaio 1997,n. 1 (in G.U. 1a s.s. 15/01/1997, n. 3) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 301, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), come modificato dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella parte in cui non consente alle persone estranee al reato di provare di avere acquistato la proprieta' delle cose ignorando senza colpa l'illecita immissione di esse sul mercato".

Testo vigente dal 16 gennaio 1997 al 6 aprile 2018 · versione 29 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art301 · fonte su Normattiva