Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
BORSA - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA - PRECLUSIONE ASSOLUTA DELL'ACCESSO A NOTIZIE, INFORMAZIONI E DATI IN POSSESSO DELLA CONSOB, IN RAGIONE DELLA SUA ATTIVITÀ DI VIGILANZA - DETERIORE TRATTAMENTO DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI AI POTERI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLA CONSOB, RISPETTO AI PUBBLICI DIPENDENTI E AI PROFESSIONISTI, IN RELAZIONE ALL'ACCESSO AL FASCICOLO PROCESSUALE - ASSERITO ECCESSO DI DELEGA PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO COMUNITARIO DELLA TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE, NONCHÉ ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E’ infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui assoggetta al segreto d’ufficio l’intera documentazione in possesso della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) in ragione dell’attività di vigilanza. Premesso che, nel giudizio principale, l’accesso a documenti sottoposti a segreto d’ufficio è stato richiesto non per esercitare il diritto di difesa avverso un provvedimento sanzionatorio della CONSOB, ma per trasferire gli atti del procedimento amministrativo – conclusosi favorevolmente per il soggetto ad esso sottoposto - nel processo civile intentato nei confronti del medesimo soggetto da chi, proprio da quegli stessi fatti, si è ritenuto danneggiato, non sussiste la denunciata lesione del diritto di difesa, posto che l’eventuale caducazione del regime di segreto sui documenti acquisiti dalla CONSOB nell’espletamento della sua attività di vigilanza andrebbe ad esclusivo vantaggio di una sola delle parti del giudizio civile, con conseguente introduzione, in un rapporto processuale conformato dal principio di parità, di un trattamento irragionevolmente differenziato tra le parti; né la disposizione censurata è intrinsecamente irragionevole o arbitraria, posto che la stessa disciplina dell’accesso ai documenti acquisiti dalla CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza non si sostanzia in un divieto assoluto e il provvedimento conclusivo del procedimento avviato dalla CONSOB, anche se di archiviazione, può essere reso accessibile all’interessato, sicché l’impossibilità di accedere alla documentazione in riferimento alla quale tale provvedimento è stato adottato contempera non irragionevolmente l’interesse del destinatario del provvedimento e le garanzie delle quali l’attività di vigilanza deve essere circondata per risultare funzionale alle finalità cui essa è preordinata, risultando quindi la disposizione censurata ispirata proprio ad un criterio di buon andamento dell’amministrazione e di imparzialità dell’azione amministrativa; né sussiste la denunciata violazione dell’art. 76 Cost., in relazione all’art. 1 della legge di delegazione 6 febbraio 1996, n. 52, che tra i principî e criteri generali include quello della piena trasparenza e della imparzialità dell’azione amministrativa, in quanto, posto che l’art. 25, primo comma, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio del 10 maggio 1993, di cui il decreto legislativo n. 58 del 1998 costituisce attuazione, individua un tipo di comunicazione estraneo alla fattispecie della richiesta di accesso al fascicolo relativo a fatti determinati, riferendosi piuttosto detta richiesta a documentazione con valore informativo tendenziale e statistico. - Sulla impossibilità di opporre il segreto di cui all’art. 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ad un soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, v. la citata sentenza n. 460/2000 e le citate ordinanze nn. 80/2001 e 93/2001.
sentenza 32/2005massima n. 29085 Borsa - Commissione nazionale per le societa' e la borsa (consob) - Attività di vigilanza - Procedimento disciplinare nei confronti di soggetto operante nel settore - Ritenuto segreto di ufficio su atti, notizie e dati in possesso della commissione - Lamentata violazione di precetti costituzionali e, in particolare, del principio di buon andamento e imparzialità, del diritto di difesa e del principio di eguaglianza - Questione gia' ritenuta non fondata nei sensi di cui in motivazione - Assenza di profili e argomenti nuovi - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui preclude l'accesso ai dati in possesso della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), anche quando tali dati siano utilizzati per promuovere un procedimento sanzionatorio. La Corte infatti, con la sentenza n. 460 del 2000, ha già dichiarato non fondata identica questione di legittimità costituzionale. M.R.
sentenza 80/2001massima n. 26118 Borsa - Commissione nazionale per le società e la borsa (consob) - Notizie, informazioni e dati in possesso della commissione in ragione della sua attivita' di vigilanza - Ritenuta inaccessibilita' - Asserita disparità di trattamento, nonche' irragionevolezza della previsione con violazione del diritto di difesa e dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, in contrasto con i principi e criteri direttivi della delega legislativa al governo - Questione già dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza, in relazione a tutti i parametri evocati (artt. 2, 3, 11, 21, 24, 97 e 98, nonchè art. 76) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto questione sulla quale è intervenuta sentenza di rigetto, nei sensi di cui in motivazione (n. 460/2000), la quale, escludendo dalla sfera di applicazione dell'articolo qui censurato gli atti, le notizie e i dati in possesso della CONSOB in relazione alla sua attività di vigilanza, posti a fondamento di un procedimento disciplinare, ha ritenuto pienamente accessibili gli stessi atti non soltanto nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
sentenza 93/2001massima n. 26133 Borsa - Commissione nazionale per la società e la borsa (consob) - Segreto d'ufficio - Accesso a qualsiasi notizia, informazione e dato acquisiti dalla commissione nell'esercizio del suo potere di vigilanza - Ritenuta impossibilità di accesso ai documenti da parte del soggetto (promotore finanziario) nei cui confronti è avviato il procedimento disciplinare - Asserito contrasto con la normativa comunitaria, nonché ingiustificata limitazione del diritto di difesa e irragionevole discriminazione in danno dei promotori finanziari rispetto agli altri appartenenti a libere professioni (ai quali è consentito, invece, prendere visione del fascicolo procedimentale) - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Una volta che la si legga congiuntamente alle altre norme che con essa formano sistema, ed alla luce dei principi costituzionali, la disposizione dell'art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58 del 1998, non puo' certamente essere interpretata nel senso che essa renda applicabile il segreto di ufficio agli atti, alle notizie e ai dati in possesso della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) in ragione della sua attivita' di vigilanza, posti a fondamento di un procedimento disciplinare a carico di soggetti (promotori finanziari) operanti nel settore; sicche' atti, notizie e documenti, nei confronti dell'interessato, non sono affatto segreti e sono invece pienamente accessibili, non soltanto nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale interpretazione si impone in forza delle norme, che richiedono la previa contestazione degli addebiti e le deduzioni degli interessati per l'applicazione delle sanzioni disciplinari nonche' il deposito, da parte dell'autorita' che ha emesso il provvedimento, di copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento (secondo e terzo comma dell'art. 96 dello stesso decreto n. 58 e, tramite questo, art. 23 della legge n. 689 del 1981); garanzie, queste, che non possono mancare anche nei procedimenti non aventi carattere giurisdizionale, che toccano, invero, la sfera lavorativa e, con essa, le condizioni di vita della persona, in ossequio sia al diritto di difesa e ai principi di imparzialita' e trasparenza dell'attivita' amministrativa, sia al principio di eguaglianza che impone, a sua volta, di non discriminare i promotori finanziari rispetto agli appartenenti ad altra professione, ai quali e' consentito nei procedimenti disciplinari accedere ai documenti posti a base dell'addebito e controdedurre in ordine ad essi. Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. - Sul procedimento disciplinare e sulle garanzie in ordine ad esso, v. sentenze n. 71/1995 e 505/1995.