Art. 10 iva
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Sono esenti dall'imposta:
- 1)le operazioni di credito e di finanziamento, compresi lo sconto di crediti, cambiali o assegni bancari, le fideiussioni o altre malleverie, le dilazioni di pagamento nonche' la gestione di fondi comuni di investimento e le gestioni similari; il servizio di banco-posta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
- 2)le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
- 3)le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione;
- 4)le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli;
- 5)le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;
- 6)le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione e all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali e dei giuochi di abilita' o concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonche' all'organizzazione e all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, ivi comprese le operazioni inerenti e connesse alla raccolta delle giuocate;25
- 7)le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;25
- 8)le locazioni e gli affitti di beni immobili, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio e arredamento degli immobili locati o affittati. L'esenzione non si applica agli affitti di aziende commerciali e alle locazioni finanziarie;
- 9)le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui a numeri da 1 a 7;25
- 10)le cessioni agli editori della carta destinata alla stampa di giornali quotidiani e le prestazioni agli stessi dei servizi relativi alla composizione e stampa di tali giornali;25
- 11)le cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli;
- 12)le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica;
- 13)le cessioni di cui al n. 4 dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996; ((14) le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone effettuate con qualsiasi mezzo. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri e pubblici anche i trasporti mediante veicoli da piazza. Per i trasporti eseguiti con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110 e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, l'esenzione si applica limitatamente a quelli costituenti l'unico sistema di collegamento tra comuni o frazioni di comuni.))
- 15)le prestazioni di trasporto con autoambulanze effettuate da imprese autorizzate;
- 16)le prestazioni relative ai servizi postali e al servizio telegrafico nazionale;
- 17)le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- 18)le prestazioni rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
- 19)le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita' giuridica, compresa la somministrazione di medicinali presidi sanitari e vitto, nonche' le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
- 20)le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione e riqualificazione professionale, rese da istituti o scuole riconosciute, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' forniti da collegi o pensioni annessi o dipendenti, nonche' le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;
- 21)le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958 n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
- 22)le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi giardini botanici e zoologici e simili;
- 23)le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;
- 24)le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;
- 25)NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N. 889;
- 26)le prestazioni di servizi di vigilanza effettuati direttamente da istituti autorizzati ad esercitare esclusivamente tale attivita';
- 27)le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri. 2329a
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
5Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
23Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979.
D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94
25Il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.
L. 29 febbraio 1980, n. 31
29aLa L. 29 febbraio 1980, n. 31 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La modificazione apportata all'articolo 10, n. 11, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, con il nuovo testo dell'articolo 10, n. 19, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si applica dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687".
D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897
33aIl D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897 ha disposto (con l'art. 45, comma 3) che la presente modifica ha effetto dal 1 ottobre 1981.
Testo vigente dal 1 gennaio 1982 al 1 gennaio 1983 · versione 39 su Normattiva