Art. 10 iva
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Sono esenti dall'imposta:
- 1)le locazioni e gli affitti di beni immobili, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio e arredamento degli immobili locati o affittati. L'esenzione non si applica ((agli affitti di aziende commerciali e...)) alle locazioni finanziarie;5
- 2)((il servizio postale, il servizio telegrafico nazionale e il servizio di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156));5
- 3)i servizi di riscossione dei tributi, ((...));5
- 4)le operazioni di credito degli istituti e delle aziende di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, comprese le fidejussioni e altre malleverie;
- 5)le operazioni di credito agrario effettuate da enti diversi dagli istituti e aziende di cui al numero precedente;
- 6)le operazioni degli istituti di credito su pegno relative alle vendite all'asta di oggetti pignorati;
- 7)le operazioni di finanziamento determinate da esigenze di pubblica utilita' riconosciute tali con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica;
- 8)le prestazioni dipendenti da contratti di assicurazione e riassicurazione e di vitalizio e le prestazioni di intermediazione relative;
- 9)le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone, considerando urbani anche i trasporti classificati tali ai sensi del terzo comma dell'art. 30 del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 8 ottobre 1955, e comunque quelli effettuati fra comuni non distanti piu' di cinquanta chilometri. Si considera pubblico anche il trasporto mediante veicoli da piazza;
- 10)le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- 11)le prestazioni ((di ricovero e cura rese ai ricoverati)) da ospedali, cliniche e case di cura autorizzate, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche' le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;5
- 12)i trasporti con autoambulanze effettuati da imprese autorizzate;
- 13)i servizi di pompe funebri;
- 14)le prestazioni didattiche ed educative di ogni genere rese da scuole o istituti riconosciuti, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici ancorche' effettuate da collegi o pensioni annessi o dipendenti;
- 15)le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
- 16)le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;
- 17)le prestazioni relative alla tutela dei diritti di autore, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;
- 18)le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente, compresi i prestiti di denaro, a condizione che gli interessi non superino il saggio legale;
- 19)i servizi di vigilanza effettuati da istituti autorizzati ad esercitare esclusivamente tale attivita';
- 20)le prestazioni di servizi mediante macchine agricole rese ad imprese agricole, singole o associate;
- 21)le prestazioni inerenti e connesse all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato e delle operazioni di sorte locali autorizzate. Sono inoltre esenti dall'imposta le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione e all'esercizio dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, in quanto assoggettate all'imposta unica prevista nella legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni ((, le operazioni indicate nell'articolo unico della legge 15 novembre 1973, n. 764)), nonche' le operazioni inerenti e connesse all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco e all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, per le quali l'imposta sul valore aggiunto e' compresa nell'imposta sugli spettacoli.5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
5Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
Testo vigente dal 29 dicembre 1974 al 1 gennaio 1975 · versione 7 su Normattiva