Art. 10 iva

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 2010 al 1 gennaio 2011. Leggi il testo vigente →

Sono esenti dall'imposta:

  • 1)le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;98113118a
  • 2)le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
  • 3)le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e acrediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio; 81
  • 4)le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;81
  • 5)le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;
  • 6)le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonche' quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate;
  • 7)le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;25
  • 8)le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
  • 8-bis)le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata;
  • 8-ter)le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:
  • a)quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
  • b)quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;
  • c)quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;
  • d)quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.
  • 9)le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui a numeri da 1 a 7 nonche' quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto;2541
  • 10)NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO CON MODIIFCAZIONI DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154;
  • 11)le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalita' ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione puo' essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:
  • a)l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
  • b)le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunita' europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;
  • 12)le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS; 94
  • 13)le cessioni di cui al n. 4 dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  • 14)prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;
  • 15)le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS;7994 ((16) le prestazioni del servizio postale universale, nonche' le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione));152
  • 17)NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 1994, N. 133;
  • 18)le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze;
  • 19)le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita' giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali presidi sanitari e vitto, nonche' le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;5094
  • 20)Le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;7094
  • 21)le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958 n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
  • 22)le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi giardini botanici e zoologici e simili;
  • 23)le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;
  • 24)le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;
  • 25)NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N. 889;
  • 26)NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA l. 26 FEBBRAIO 1994, N. 133;
  • 27)le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri.
  • 27-bis)i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi. 27-ter le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita' di assistenza sociale e da ONLUS.94 27-quater. Le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382.
  • 27-quinquies)le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2.91
  • 27-sexies)le importazioni nei porti effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna. Sono altresi' esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le societa' consortili e le societa' cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e societa' non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse. 2329a
Gli interventi su questo articolo(19)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

5

Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

23

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979.

D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94

25

Il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.

L. 29 febbraio 1980, n. 31

29a

La L. 29 febbraio 1980, n. 31 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La modificazione apportata all'articolo 10, n. 11, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, con il nuovo testo dell'articolo 10, n. 19, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si applica dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687".

D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897

33a

Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897 ha disposto (con l'art. 45, comma 3) che la presente modifica ha effetto dal 1 ottobre 1981.

D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954

41

Il D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979.

D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954

41

Il D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979.

D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154

50

Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154 ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "Tra le prestazioni previste dal n. 19 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese da societa' di mutuo soccorso, devono intendersi comprese le prestazioni rese dalle cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere, di assistenza domiciliare, in comunita' e simili in favore degli anziani ed inabili adulti, degli handicappati psico-fisici, dei minori anche coinvolti in situazione di disadattamento e di devianza".

D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154

54a

Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 35-bis, comma 2) che "L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le locazioni di fabbricati ad uso di civile abitazione da parte delle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita e' stabilita nella misura del 4 per cento".

D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165

56

Il D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "La disposizione di cui all'articolo 10, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi nel senso che l'esenzione dall'IVA si applica anche se il trasporto e' effettuato dal vettore in dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dal viaggiatore".

L. 24 dicembre 1993, n. 537

70

La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 14, comma 11) che la presente modifica si applica dal 1 gennaio 1994.

D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni dalla L.29 novembre 1995, n. 507

79

Il D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni dalla L.29 novembre 1995, n. 507, ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che la presente modifica si applica dal 24 marzo 1995.

L. 28 dicembre 1995, n. 549

81

con decorrenza dal 1 gennaio 1996

La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma 123) che le presenti modifiche "hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, se le relative dichiarazioni annuali IVA, validamente presentate, risultano ad esse conformi. Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 244) che le presenti modifiche si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1996.

D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313

91

con decorrenza dal 1 gennaio 1998

Il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313 ha disposto (con l'art. 11, comma 8) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 1998.

D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

94

Il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1 gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997".

L. 8 maggio 1998, n. 146

98

La L. 8 maggio 1998, n. 146, nel modificare l'art. 4, comma 1, lettera b) della L. 18 febbraio 1997, n. 28 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 18 febbraio 1997, n.28, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge".

D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47

113

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2001 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1 gennaio 2001.

D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, come modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168

118a

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, come modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2001 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1 gennaio 2001".

D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73

152

Il D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73, ha disposto (con l'art. 2, comma 4-ter) che "Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione della norma di esenzione previgente".

Testo vigente dal 26 maggio 2010 al 1 gennaio 2011 · versione 167 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

65 versioni dal 1972

versione dal 11 novembre 1972versione dal 29 dicembre 1974versione dal 1 gennaio 1975versione dal 1 febbraio 1979versione dal 4 aprile 1979versione dal 1 marzo 1980versione dal 31 dicembre 1980versione dal 1 gennaio 1981versione dal 1 gennaio 1982versione dal 1 gennaio 1983versione dal 2 marzo 1983versione dal 14 maggio 1988versione dal 10 novembre 1988versione dal 30 aprile 1989versione dal 29 giugno 1990versione dal 27 gennaio 1991versione dal 30 ottobre 1993versione dal 1 gennaio 1994versione dal 1 dicembre 1994versione dal 24 gennaio 1995versione dal 24 febbraio 1995versione dal 1 dicembre 1995versione dal 1 gennaio 1996versione dal 17 agosto 1996versione dal 1 gennaio 1997versione dal 14 marzo 1997versione dal 4 ottobre 1997versione dal 30 novembre 1997versione dal 1 gennaio 1998versione dal 15 maggio 1998versione dal 9 marzo 1999versione dal 5 febbraio 2000versione dal 1 giugno 2000versione dal 10 dicembre 2000versione dal 1 gennaio 2001versione dal 12 agosto 2006versione dal 1 gennaio 2007versione dal 1 gennaio 2008versione dal 26 maggio 2010versione dal 1 gennaio 2011versione dal 25 marzo 2012versione dal 12 agosto 2012versione dal 19 dicembre 2012versione dal 1 gennaio 2013versione dal 26 gennaio 2013versione dal 21 agosto 2014versione dal 1 gennaio 2017versione dal 24 giugno 2017versione dal 3 agosto 2017versione dal 6 dicembre 2017versione dal 27 ottobre 2019versione dal 25 dicembre 2019versione dal 30 giugno 2021versione dal 21 dicembre 2021versione dal 1 gennaio 2022versione dal 22 giugno 2022versione dal 16 luglio 2022versione dal 23 agosto 2022versione dal 6 luglio 2023versione dal 29 febbraio 2024versione dal 28 dicembre 2024versione dal 17 gennaio 2025versione dal 18 giugno 2025versione dal 13 dicembre 2025versione dal 1 gennaio 2027
1972oggi
  1. 1 gennaio 2027oggiper 1 giornoin vigore
  2. 13 dicembre 20251 gennaio 2027per un anno
  3. 18 giugno 202513 dicembre 2025per 6 mesi
  4. 17 gennaio 202518 giugno 2025per 5 mesi
  5. 28 dicembre 202417 gennaio 2025per 20 giorni
  6. 29 febbraio 202428 dicembre 2024per 10 mesi
  7. 6 luglio 202329 febbraio 2024per 8 mesi
  8. 23 agosto 20226 luglio 2023per 11 mesi
  9. 16 luglio 202223 agosto 2022per un mese
  10. 22 giugno 202216 luglio 2022per 24 giorni
  11. 1 gennaio 202222 giugno 2022per 6 mesi
  12. 21 dicembre 20211 gennaio 2022per 11 giorni
  13. 30 giugno 202121 dicembre 2021per 6 mesi
  14. 25 dicembre 201930 giugno 2021per un anno
  15. 27 ottobre 201925 dicembre 2019per un mese
  16. 6 dicembre 201727 ottobre 2019per un anno
  17. 3 agosto 20176 dicembre 2017per 4 mesi
  18. 24 giugno 20173 agosto 2017per un mese
  19. 1 gennaio 201724 giugno 2017per 6 mesi
  20. 21 agosto 20141 gennaio 2017per 2 anni
  21. 26 gennaio 201321 agosto 2014per un anno
  22. 1 gennaio 201326 gennaio 2013per 25 giorni
  23. 19 dicembre 20121 gennaio 2013per 13 giorni
  24. 12 agosto 201219 dicembre 2012per 4 mesi
  25. 25 marzo 201212 agosto 2012per 5 mesi
  26. 1 gennaio 201125 marzo 2012per un anno
  27. 26 maggio 20101 gennaio 2011per 7 mesi
  28. 1 gennaio 200826 maggio 2010per 2 anni
  29. 1 gennaio 20071 gennaio 2008per un anno
  30. 12 agosto 20061 gennaio 2007per 5 mesi
  31. 1 gennaio 200112 agosto 2006per 6 anni
  32. 10 dicembre 20001 gennaio 2001per 22 giorni
  33. 1 giugno 200010 dicembre 2000per 6 mesi
  34. 5 febbraio 20001 giugno 2000per 4 mesi
  35. 9 marzo 19995 febbraio 2000per 11 mesi
  36. 15 maggio 19989 marzo 1999per 10 mesi
  37. 1 gennaio 199815 maggio 1998per 4 mesi
  38. 30 novembre 19971 gennaio 1998per un mese
  39. 4 ottobre 199730 novembre 1997per un mese
  40. 14 marzo 19974 ottobre 1997per 7 mesi
  41. 1 gennaio 199714 marzo 1997per 2 mesi
  42. 17 agosto 19961 gennaio 1997per 5 mesi
  43. 1 gennaio 199617 agosto 1996per 8 mesi
  44. 1 dicembre 19951 gennaio 1996per un mese
  45. 24 febbraio 19951 dicembre 1995per 9 mesi
  46. 24 gennaio 199524 febbraio 1995per un mese
  47. 1 dicembre 199424 gennaio 1995per un mese
  48. 1 gennaio 19941 dicembre 1994per 11 mesi
  49. 30 ottobre 19931 gennaio 1994per 2 mesi
  50. 27 gennaio 199130 ottobre 1993per 3 anni
  51. 29 giugno 199027 gennaio 1991per 7 mesi
  52. 30 aprile 198929 giugno 1990per un anno
  53. 10 novembre 198830 aprile 1989per 6 mesi
  54. 14 maggio 198810 novembre 1988per 6 mesi
  55. 2 marzo 198314 maggio 1988per 5 anni
  56. 1 gennaio 19832 marzo 1983per 2 mesi
  57. 1 gennaio 19821 gennaio 1983per un anno
  58. 1 gennaio 19811 gennaio 1982per un anno
  59. 31 dicembre 19801 gennaio 1981per 1 giorno
  60. 1 marzo 198031 dicembre 1980per 10 mesi
  61. 4 aprile 19791 marzo 1980per 11 mesi
  62. 1 febbraio 19794 aprile 1979per 2 mesi
  63. 1 gennaio 19751 febbraio 1979per 4 anni
  64. 29 dicembre 19741 gennaio 1975per 3 giorni
  65. 11 novembre 197229 dicembre 1974per 2 annitesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art10 · fonte su Normattiva