Art. 10 iva
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((Sono esenti dall'imposta:
- 1)le operazioni di credito e di finanziamento, compresi lo sconto di crediti, cambiali o assegni bancari, le fideiussioni o altre malleverie, le dilazioni di pagamento nonche' la gestione di fondi comuni di investimento e le gestioni similari; il servizio di banco-posta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
- 2)le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
- 3)le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione;
- 4)le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli;
- 5)le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;
- 6)le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici diversi da quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 4 e quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco e all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, nonche' le prestazioni relative alle operazioni di sorte locali autorizzate;
- 7)le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri precedenti;
- 8)le locazioni e gli affitti di beni immobili, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio e arredamento degli immobili locati o affittati. L'esenzione non si applica agli affitti di aziende commerciali e alle locazioni finanziarie;
- 9)le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari;
- 10)le cessioni di giornali quotidiani e le operazioni indicate nell'art. 3, secondo comma, della legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;
- 11)le cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli;
- 12)le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica;
- 13)le cessioni di cui al n. 4 dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
- 14)le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone effettuate con qualsiasi mezzo. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti fra loro oltre cinquanta chilometri. Si considerano pubblici anche i trasporti mediante veicoli da piazza e i trasporti di cui al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8;
- 15)le prestazioni di trasporto con autoambulanze effettuate da imprese autorizzate;
- 16)le prestazioni relative ai servizi postali e al servizio telegrafico nazionale;
- 17)le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- 18)le prestazioni rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
- 19)le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita' giuridica, compresa la somministrazione di medicinali presidi sanitari e vitto, nonche' le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
- 20)le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione e riqualificazione professionale, rese da istituti o scuole riconosciute, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' forniti da collegi o pensioni annessi o dipendenti, nonche' le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;
- 21)le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958 n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
- 22)le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi giardini botanici e zoologici e simili;
- 23)le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;
- 24)le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;
- 25)le cessioni di apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche), di carrozzelle per muti lati e invalidi, di oggetti e apparecchi di protesi di ogni genere, di apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi di oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecchi i simili) e di stimolatori cardiaci;
- 26)le prestazioni di servizi di vigilanza effettuati direttamente da istituti autorizzati ad esercitare esclusivamente tale attivita';
- 27)le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri)). 23
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
5Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
23Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979.
Testo vigente dal 1 febbraio 1979 al 4 aprile 1979 · versione 27 su Normattiva