Art. 10 iva

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1979 al 4 aprile 1979. Leggi il testo vigente →

((Sono esenti dall'imposta:

  • 1)le operazioni di credito e di finanziamento, compresi lo sconto di crediti, cambiali o assegni bancari, le fideiussioni o altre malleverie, le dilazioni di pagamento nonche' la gestione di fondi comuni di investimento e le gestioni similari; il servizio di banco-posta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  • 2)le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
  • 3)le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione;
  • 4)le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli;
  • 5)le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;
  • 6)le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici diversi da quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 4 e quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco e all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, nonche' le prestazioni relative alle operazioni di sorte locali autorizzate;
  • 7)le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri precedenti;
  • 8)le locazioni e gli affitti di beni immobili, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio e arredamento degli immobili locati o affittati. L'esenzione non si applica agli affitti di aziende commerciali e alle locazioni finanziarie;
  • 9)le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari;
  • 10)le cessioni di giornali quotidiani e le operazioni indicate nell'art. 3, secondo comma, della legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;
  • 11)le cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli;
  • 12)le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica;
  • 13)le cessioni di cui al n. 4 dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
  • 14)le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone effettuate con qualsiasi mezzo. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti fra loro oltre cinquanta chilometri. Si considerano pubblici anche i trasporti mediante veicoli da piazza e i trasporti di cui al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8;
  • 15)le prestazioni di trasporto con autoambulanze effettuate da imprese autorizzate;
  • 16)le prestazioni relative ai servizi postali e al servizio telegrafico nazionale;
  • 17)le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  • 18)le prestazioni rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
  • 19)le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita' giuridica, compresa la somministrazione di medicinali presidi sanitari e vitto, nonche' le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
  • 20)le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione e riqualificazione professionale, rese da istituti o scuole riconosciute, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' forniti da collegi o pensioni annessi o dipendenti, nonche' le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;
  • 21)le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958 n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
  • 22)le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi giardini botanici e zoologici e simili;
  • 23)le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;
  • 24)le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;
  • 25)le cessioni di apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche), di carrozzelle per muti lati e invalidi, di oggetti e apparecchi di protesi di ogni genere, di apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi di oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecchi i simili) e di stimolatori cardiaci;
  • 26)le prestazioni di servizi di vigilanza effettuati direttamente da istituti autorizzati ad esercitare esclusivamente tale attivita';
  • 27)le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri)). 23
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

5

Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

23

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979.

Testo vigente dal 1 febbraio 1979 al 4 aprile 1979 · versione 27 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

65 versioni dal 1972

versione dal 11 novembre 1972versione dal 29 dicembre 1974versione dal 1 gennaio 1975versione dal 1 febbraio 1979versione dal 4 aprile 1979versione dal 1 marzo 1980versione dal 31 dicembre 1980versione dal 1 gennaio 1981versione dal 1 gennaio 1982versione dal 1 gennaio 1983versione dal 2 marzo 1983versione dal 14 maggio 1988versione dal 10 novembre 1988versione dal 30 aprile 1989versione dal 29 giugno 1990versione dal 27 gennaio 1991versione dal 30 ottobre 1993versione dal 1 gennaio 1994versione dal 1 dicembre 1994versione dal 24 gennaio 1995versione dal 24 febbraio 1995versione dal 1 dicembre 1995versione dal 1 gennaio 1996versione dal 17 agosto 1996versione dal 1 gennaio 1997versione dal 14 marzo 1997versione dal 4 ottobre 1997versione dal 30 novembre 1997versione dal 1 gennaio 1998versione dal 15 maggio 1998versione dal 9 marzo 1999versione dal 5 febbraio 2000versione dal 1 giugno 2000versione dal 10 dicembre 2000versione dal 1 gennaio 2001versione dal 12 agosto 2006versione dal 1 gennaio 2007versione dal 1 gennaio 2008versione dal 26 maggio 2010versione dal 1 gennaio 2011versione dal 25 marzo 2012versione dal 12 agosto 2012versione dal 19 dicembre 2012versione dal 1 gennaio 2013versione dal 26 gennaio 2013versione dal 21 agosto 2014versione dal 1 gennaio 2017versione dal 24 giugno 2017versione dal 3 agosto 2017versione dal 6 dicembre 2017versione dal 27 ottobre 2019versione dal 25 dicembre 2019versione dal 30 giugno 2021versione dal 21 dicembre 2021versione dal 1 gennaio 2022versione dal 22 giugno 2022versione dal 16 luglio 2022versione dal 23 agosto 2022versione dal 6 luglio 2023versione dal 29 febbraio 2024versione dal 28 dicembre 2024versione dal 17 gennaio 2025versione dal 18 giugno 2025versione dal 13 dicembre 2025versione dal 1 gennaio 2027
1972oggi
  1. 1 gennaio 2027oggiper 1 giornoin vigore
  2. 13 dicembre 20251 gennaio 2027per un anno
  3. 18 giugno 202513 dicembre 2025per 6 mesi
  4. 17 gennaio 202518 giugno 2025per 5 mesi
  5. 28 dicembre 202417 gennaio 2025per 20 giorni
  6. 29 febbraio 202428 dicembre 2024per 10 mesi
  7. 6 luglio 202329 febbraio 2024per 8 mesi
  8. 23 agosto 20226 luglio 2023per 11 mesi
  9. 16 luglio 202223 agosto 2022per un mese
  10. 22 giugno 202216 luglio 2022per 24 giorni
  11. 1 gennaio 202222 giugno 2022per 6 mesi
  12. 21 dicembre 20211 gennaio 2022per 11 giorni
  13. 30 giugno 202121 dicembre 2021per 6 mesi
  14. 25 dicembre 201930 giugno 2021per un anno
  15. 27 ottobre 201925 dicembre 2019per un mese
  16. 6 dicembre 201727 ottobre 2019per un anno
  17. 3 agosto 20176 dicembre 2017per 4 mesi
  18. 24 giugno 20173 agosto 2017per un mese
  19. 1 gennaio 201724 giugno 2017per 6 mesi
  20. 21 agosto 20141 gennaio 2017per 2 anni
  21. 26 gennaio 201321 agosto 2014per un anno
  22. 1 gennaio 201326 gennaio 2013per 25 giorni
  23. 19 dicembre 20121 gennaio 2013per 13 giorni
  24. 12 agosto 201219 dicembre 2012per 4 mesi
  25. 25 marzo 201212 agosto 2012per 5 mesi
  26. 1 gennaio 201125 marzo 2012per un anno
  27. 26 maggio 20101 gennaio 2011per 7 mesi
  28. 1 gennaio 200826 maggio 2010per 2 anni
  29. 1 gennaio 20071 gennaio 2008per un anno
  30. 12 agosto 20061 gennaio 2007per 5 mesi
  31. 1 gennaio 200112 agosto 2006per 6 anni
  32. 10 dicembre 20001 gennaio 2001per 22 giorni
  33. 1 giugno 200010 dicembre 2000per 6 mesi
  34. 5 febbraio 20001 giugno 2000per 4 mesi
  35. 9 marzo 19995 febbraio 2000per 11 mesi
  36. 15 maggio 19989 marzo 1999per 10 mesi
  37. 1 gennaio 199815 maggio 1998per 4 mesi
  38. 30 novembre 19971 gennaio 1998per un mese
  39. 4 ottobre 199730 novembre 1997per un mese
  40. 14 marzo 19974 ottobre 1997per 7 mesi
  41. 1 gennaio 199714 marzo 1997per 2 mesi
  42. 17 agosto 19961 gennaio 1997per 5 mesi
  43. 1 gennaio 199617 agosto 1996per 8 mesi
  44. 1 dicembre 19951 gennaio 1996per un mese
  45. 24 febbraio 19951 dicembre 1995per 9 mesi
  46. 24 gennaio 199524 febbraio 1995per un mese
  47. 1 dicembre 199424 gennaio 1995per un mese
  48. 1 gennaio 19941 dicembre 1994per 11 mesi
  49. 30 ottobre 19931 gennaio 1994per 2 mesi
  50. 27 gennaio 199130 ottobre 1993per 3 anni
  51. 29 giugno 199027 gennaio 1991per 7 mesi
  52. 30 aprile 198929 giugno 1990per un anno
  53. 10 novembre 198830 aprile 1989per 6 mesi
  54. 14 maggio 198810 novembre 1988per 6 mesi
  55. 2 marzo 198314 maggio 1988per 5 anni
  56. 1 gennaio 19832 marzo 1983per 2 mesi
  57. 1 gennaio 19821 gennaio 1983per un anno
  58. 1 gennaio 19811 gennaio 1982per un anno
  59. 31 dicembre 19801 gennaio 1981per 1 giorno
  60. 1 marzo 198031 dicembre 1980per 10 mesi
  61. 4 aprile 19791 marzo 1980per 11 mesi
  62. 1 febbraio 19794 aprile 1979per 2 mesi
  63. 1 gennaio 19751 febbraio 1979per 4 anni
  64. 29 dicembre 19741 gennaio 1975per 3 giorni
  65. 11 novembre 197229 dicembre 1974per 2 annitesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art10 · fonte su Normattiva