Art. 30 iva
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COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542. Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, e' superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attivita'. Il contribuente puo' chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:
- a)quando esercita esclusivamente o prevalentemente attivita' che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma ((articolo 17, quinto, sesto e settimo comma));
- b)quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8- bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- c)limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonche' di beni e servizi per studi e ricerche;
- d)quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'articolo 7;
- e)quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 17. Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo comma puo' chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso puo' essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che, in relazione all'attivita' esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso. Agli effetti della norma di cui all'articolo 73, ultimo comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle societa' controllanti. 20 45
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
20Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
D.L. 27 aprile 1990, n.90 convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165
45Il D.L. 27 aprile 1990, n.90 convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che "Le disposizioni dell'articolo 4, nella parte in cui sostituiscono i commi secondo e terzo dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano dalla dichiarazione da presentare nell'anno 1990; nella parte in cui aggiungono il quarto comma al predetto articolo 30 si applicano dalla dichiarazione da presentare per l'anno 1991; nella parte in cui sostituiscono il quarto comma dell'articolo 38- bis del citato decreto n. 633 del 1972 si applicano ai rimborsi dovuti dall'anno 1989."
Testo vigente dal 1 gennaio 2008 al 20 febbraio 2010 · versione 159 su Normattiva