Art. 30 iva

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1974 al 1 febbraio 1979. Leggi il testo vigente →

La differenza fra l'ammontare dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme versate mensilmente ai sensi dell'art. 27 deve essere versata in unica soluzione contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione. Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'art. 28, aumentato dalle somme versate mensilmente, e' superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, ((il contribuente ha diritto a sua scelta di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, annotandolo nel registro indicato dall'art. 25, ovvero di chiederne in tutto o in parte il rimborso all'atto della presentazione della dichiarazione stessa)). La disposizione del comma precedente si applica anche ai soggetti che hanno diritto al rimborso ai sensi del ((sesto)) comma dell'art. 19.5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

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Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

Testo vigente dal 29 dicembre 1974 al 1 febbraio 1979 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art30 · fonte su Normattiva