Art. 50 ivaSanzioni penali

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Chi si sottrae al pagamento dell'imposta dovuta nel corso di un anno solare per un ammontare superiore a lire cento milioni, salve le disposizioni degli articoli precedenti, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa dalla meta' al doppio dell'imposta non versata. Chi nel corso di un anno solare consegue un indebito rimborso per un ammontare superiore a lire cinquanta milioni, indipendentemente da quanto stabilito negli articoli precedenti, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa dalla meta' al doppio del rimborso conseguito, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti e fuori dei casi di concorso nei reati ivi previsti, chi ha sottoscritto la dichiarazione annuale e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Chi emette fatture per operazioni inesistenti o indica nelle fatture i corrispettivi e le relative imposte in misura superiore a quella reale e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire centomila a lire un milione. La stessa pena si applica a chi annota nel registro di cui all'art. 25 fatture inesistenti o relative ad operazioni inesistenti o recanti le indicazioni dei corrispettivi o delle imposte in misura superiore a quella reale. La condanna importa, per i reati previsti nei commi primo e secondo, per un periodo di tre anni, l'interdizione e l'incapacita' previste negli articoli 28 e 30 del codice penale e nell'art. 2641 del codice civile, nonche' la cancellazione, per lo stesso periodo, dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio, a norma dell'art. 140 del codice penale. 35a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525

35a

Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " E' concessa amnistia per i reati previsti nell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, nell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, come integrato dalla legge 13 marzo 1980, n. 71, negli articoli 51, ultimo comma, e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' per i reati concernenti le imposte abolite per effetto della riforma tributaria, commessi fino al 30 giugno 1982".

Testo vigente dal 10 agosto 1982 al 1 gennaio 1983 · versione 43 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art50 · fonte su Normattiva