Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ELEZIONI - ELEZIONI COMUNALI - SISTEMA ELETTORALE PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A CINQUEMILA ABITANTI - DISCIPLINA VIGENTE - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO - AMMISSIBILITA'.
La richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione delle norme sull'elezione degli amministratori dei Comuni con piu' di cinquemila abitanti non incorre in alcuna delle ipotesi ostative di cui all'art. 75, comma secondo, Cost., e, nella sua formulazione attuale, esprime un quesito chiaro, omogeneo ed univoco, in quanto - diversamente dall'analogo quesito del 1991, dichiarato inammissibile perche' ambiguo - appare chiaramente circoscritto alla unificazione della disciplina elettorale comunale ed alla conseguente estensione a tutti i Comuni del sistema elettorale maggioritario con voto limitato (attualmente in vigore per i soli comuni con meno di cinquemila abitanti); ne' l'eventuale abrogazione referendaria puo' comportare rischi di paralisi, sia pur temporanea, nel funzionamento degli organi elettivi comunali, essendo comunque possibile ovviare alle difficolta' operative, connesse all'applicazione della normativa di risulta, mediante interventi successivi del legislatore ordinario. Pertanto, va dichiarata ammissibile la richiesta referendaria per l'abrogazione (in alcuni casi parziale, in altri integrale) degli artt. 11, 12, 27, 33, 34, 35, 47, 49, 51, 56, 57, 58, 60, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79 e 81, nonche' delle intestazioni delle rispettive Sezioni II e III dei Capi IV, V, VI e VII del Titolo secondo del T.U. 16 maggio 1960 n. 570, e successive modificazioni e integrazioni. - Sull'inammissibilita' della precedente richiesta, v. S. n. 47/1991.
sentenza 33/1993massima n. 19083 Riguarda ancheart. 56 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 79 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 35 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 74 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 47 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 75 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.e altri 18
ELEZIONI - COMUNI - LEGGI ELETTORALI - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO - ABROGAZIONE PARZIALE - INCERTEZZE NELLE CONSEGUENZE E DIFFICOLTA' APPLICATIVE - AMBIGUITA' DEL QUESITO - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
Il quesito referendario abrogativo relativo a talune norme del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e successive modoficazioni ed itegrazioni, in particolare quelle che, nelle intenzioni dei promotori, hanno per oggetto: a) l'eliminazione dell'attuale differenziazione tra il sistema elettorale per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti e quello previsto per i comuni con popolazione superiore, a vantaggio del primo (c.d. sistema maggioritario; b) l'eliminazione del potere conferito all'elettore per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di votare per i singoli candidati prescelti, in qualunque lista ricompresi (c.d. panachage), si presenta ambiguo e suscettibile di generare incertezze sulle conseguenze dell'abrogazione, dando spazio ad una normativa priva di una sua intrinseca ratio unitaria e suscettibile di interpretazioni diverse in punti fondamentali, anche a prescindere dal rischio di una paralisi nel funzionamento degli organi elettivi comunali fino all'adozione da parte del legislatore ordinario di una disciplina integrativa. Da tutto cio' consegue che non puo' essere sottoposto a consultazione elettorale il quesito referendario sopra descritto. (Inammissibilita' della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 11 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 12, 27 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 32, 33, 34, 35, 47 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 49 (nella parte indicata indicata nell'epigrafe della sentenza), 51 (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza), 55 (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza), 56, 57, 58, 60 (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza), 68,69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 79, 80 e 81, nonche' delle intestazioni delle Sezioni II (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), e III del Capo IV del Titolo II, delle Sezioni II (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza), e III del Capo V del Titolo II, delle Sezioni II (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza) e III del Capo VI del Titolo II, e delle Sezioni II (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza) e III del Capo VII del Titolo II del decreto del Presidente dela Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 ("Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali"), e successive modificazioni ed integrazioni. - S. nn. 16/1978 e 29/1987
sentenza 47/1991massima n. 16931 Riguarda ancheart. 33 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 71 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 57 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 35 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 32 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 60 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.e altri 23
ELEZIONE AMMINISTRATIVE - D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 72, SESTO COMMA: FATTISPECIE DISCIPLINATA - INAPPLICABILITA' A FATTISPECIE NON CONTEMPLATE ESPRESSAMENTE.
L'art. 72, sesto comma, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, disciplinando solo il caso in cui una lista elettorale contenga un numero di candidati inferiore al numero dei seggi che, per effetto delle risultanze elettorali, dovrebbero essere assegnati alla stessa, non si estende ad altre ipotesi come quella di una lista che, per irregolarita' della sua presentazione, venga totalmente a cadere perdendo tutti i seggi che altrimenti le sarebbero spettati (in questo caso non c'e' dubbio che occorra ripetere le elezioni). La cennata disposizione non e' poi riferibile alla fattispecie, anch'essa non esplicitamente disciplinata dal legislatore, di una lista che, ad operazioni compiute, si trovi con un numero di candidati insufficiente per ineleggibilita' o incompatibilita' che riguardino alcuni di loro.
VIZIO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI - ANNULLAMENTO E NUOVA CONSULTAZIONE - CORREZIONE DEI RISULTATI AMMESSA SOLO PER CASI DETERMINATI - APPLICAZIONE ALLA FATTISPECIE - CARATTERE ECCEZIONALE DELLA DISPOSIZIONE - INSUSCETTIBILITA' DI ESTENSIONE ANALOGICA.
Quando un vizio colpisce le operazioni elettorali, la regola e' l'annullamento che rende necessaria una nuova consultazione degli elettori. La cosi' detta correzione dei risultati (consentita dalla legge soltanto "secondo i casi", cioe' solo quando il vizio delle operazioni apparisca tale che i risultati delle elezioni, senza di esso, non sarebbero potuti essere differenti nei rapporti fra liste: art. 84, 77 D.P.R. 16.5.1960, n. 570) e' ammessa nei casi espressamente indicati dalla legge (fra i quali e' compresi quello previsto dalla norma impugnata: sesto comma dall'art. 72 D.P.R. 16.5.1960, n. 570) insuscettibili di estensione analogica, costituendo eccezioni al principio generale.
Riguarda ancheart. 77 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 84 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 72, SESTO COMMA: ATTRIBUZIONE DI SEGGI A CANDIDATI DI LISTE DIVERSE DA QUELLA A CUI SPETTEREBBERO - NON CONTRASTA CON L'ART. 48, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'attribuzione di seggi a candidati di liste diverse da quella a cui spetterebbe, cosi' come e' preveduta nel sesto comma dell'art. 72 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, non contrasta con la personalita', la liberta' e la segretezza del voto e neppure con il principio dell'uguaglianza del voto. Il diritto di voto e' stato gia' esercitato quando si procede alla distribuzione dei seggi. Pertanto l'uguaglianza del voto non e' violata da una norma che elimina gli effetti d'una manifesta imprevidenza dei presentatori della lista o d'una loro preventiva rinuncia ad un numero di seggi superiore, nel numero, alle candidature presentate.