Art. 72T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 63 e 64 e Legge 23 marzo 1936, n. 136, art. 40

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1993 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →

Il presidente dell'Ufficio centrale, nel giorno di martedi' successivo alla votazione, se possibile, u al piu' tardi la mattina del mercoledi', riunisce l'Ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati. Ludi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista e' costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune. La cifra individuale di ciascun candidato e' costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81)).

Testo vigente dal 28 marzo 1993 al 13 ottobre 2000 · versione 19 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art72 · fonte su Normattiva