Art. 93T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86

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Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi sottoscrive piu' di una dichiarazione di presentazione di candidatura o da' il voto in piu' sezioni elettorali, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20.000.

Testo vigente dal 23 giugno 1960 al 26 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art93 · fonte su Normattiva