Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ELEZIONI - REATI ELETTORALI - SOTTOSCRIZIONE DI PIU' DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA (NELLA SPECIE SOTTOSCRIZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA, SIA PER IL CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO, SIA PER IL PARTITO POPOLARE ITALIANO - SANZIONI - EGUALE TRATTAMENTO SANZIONATORIO RISPETTO ALLE IPOTESI DI CHI, ASSUMENDO IL NOME ALTRUI, FIRMA UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA O SI PRESENTA A DARE IL VOTO, OVVERO DA' VOTO IN PIU' SEZIONI ELETTORALI - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, SIA SOTTO IL PROFILO DELL'EGUALE TRATTAMENTO DI FATTISPECIE CRIMINOSE DI DIVERSA GRAVITA', SIA SOTTO IL PROFILO DEL PIU' GRAVE TRATTAMENTO SANZIONATORIO DELLA STESSA CONDOTTA CRIMINOSA RISPETTO ALLE ELEZIONI POLITICHE - INAMMISSIBILITA' (PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA).
E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 93 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. red.: S. Di Palma
sentenza 84/1997massima n. 23182 ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - REATI ELETTORALI - SOTTOSCRIZIONE DI PIU' DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE - SANZIONI - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE ELEZIONI PROVINCIALI PER LE QUALI NON E' PREVISTO IL DIVIETO DELLA PLURIMA SOTTOSCRIZIONE DI LISTE E RISPETTO ALLE ELEZIONI POLITICHE PER LE QUALI LO STESSO REATO ELETTORALE E' PUNITO IN MANIERA MENO SEVERA - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DEL FINE RIEDUCATIVO DELLA PENA - RIFERIMENTI ALLE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 45/1967, 106/1971, 237/1972, 174/1973 E 121/1980 - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 27, comma terzo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 93 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) - che sanziona con la pena della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire centomila (ovvero fino a lire 4.000.000 se si ritiene applicabile anche l'aumento disposto dall'art. 3 l. 12 luglio 1961, n. 603) il comportamento di chi "sottoscrive piu' di una dichiarazione di presentazione di candidatura" - in quanto, con riferimento al profilo di pretesa sproporzione fra disvalore dell'illecito e sanzione comminata, la valutazione di adeguatezza delle sanzioni penali rispetto alla gravita' dell'illecito spetta alla discrezionalita' del legislatore col limite della non irragionevolezza (che, nella specie, non risulta superato, posto che la norma impugnata commina pene, detentiva e pecuniaria, determinate solo nel massimo e non nel minimo e, quindi, consente che i fatti di minore gravita' siano puniti in concreto con l'applicazione di pene che possono non superare l'entita' minima stabilita in via generale dagli artt. 23 e 24 cod. pen.); ed in quanto, sotto il profilo della denunciata disparita' di trattamento rispetto alle medesime condotte (sottoscrizione di piu' dichiarazioni di presentazione di candidature) tenute in occasione di elezioni diverse da quelle comunali e, precisamente, da un lato, delle elezioni provinciali, dall'altro, delle elezioni politiche, relativamente alle elezioni provinciali - anche ad ammettere che la sottoscrizione di piu' dichiarazioni di presentazione di candidature non sia penalmente sanzionata - il principio costituzionale di eguaglianza non puo' essere invocato per estendere una lacuna (che si configurerebbe essa stessa come eccezione anomala) in un quadro normativo tradizionalmente caratterizzato dalla punibilita' di condotte considerate non irragionevolmente lesive del bene costituzionalmente protetto della genuinita' delle competizioni elettorali, compromessa dall'uso indebito delle facolta' connesse al diritto di elettorato attivo; e, relativamente alle elezioni politiche - posto che il legislatore ha seguito tecniche diverse, per quanto attiene alla disciplina sanzionatoria penale, riguardo alle elezioni politiche ed alle elezioni amministrative, nell'un caso (legge elettorale politica: artt. 103 e 106 d.P.R. n. 361 del 1957) distinguendo fra diverse condotte e commisurando, attraverso la delineazione di fattispecie diverse la pena edittale alla ritenuta maggiore o minore gravita' astratta del fatto (in questa scala, l'illecito consistente nella sottoscrizione di piu' candidature occupa il gradino piu' basso), nell'altro (legge elettorale amministrativa) scegliendo di configurare una fattispecie comprensiva di diverse condotte, prevedendo una pena congiunta, detentiva e pecuniaria, e affidandone la graduazione, in rapporto alla gravita' del fatto, alla determinazione della pena in concreto da parte del giudice nell'ambito dell'ampio arco di variabilita' consentito dalla fissazione della pena edittale solo nel massimo - quest'ultima scelta non e' di per se' costituzionalmente preclusa al legislatore, salvo che travalichi in un vero e proprio sovvertimento del rapporto tra il principio della riserva di legge del trattamento sanzionatorio e quello dell'individualizzazione della pena (nella specie, invece, tutti i comportamenti descritti nell'art. 93 d.P.R. n. 570 del 1960 hanno in comune fra di loro l'uso indebito del diritto di elettorato attivo, con conseguente lesione del bene della genuinita' della competizione elettorale, o perche' incidono sull'esito del voto, o perche', come nel caso delle sottoscrizioni delle dichiarazioni di presentazione di candidatura, incidono sulle condizioni legalmente stabilite per la partecipazione alla competizione medesima), ne' determina, in ragione della diversa strutturazione tecnica della disposizione impugnata rispetto a quella assunta come 'tertium comparationis', una ingiustificata disparita' di trattamento sanzionatorio di condotte uguali, tenuto conto che, in concreto, gli ampi margini di scelta demandata al giudice dalla norma denunciata in ordine alla determinazione della pena, unitamente agli altri strumenti offerti al giudice stesso dall'ordinamento (convertibilita' delle pene detentive brevi in pene pecuniarie), consentono di pervenire all'applicazione di pene se non uguali, comunque non troppo diverse nelle due ipotesi. - S. nn. 45/1967, 121/1980, 272/1991, 285/1991, 67/1992, 333/1992, 25/1994; O. n. 220/1996. red.: S. Di Palma
sentenza 84/1997massima n. 23183 REATO - REATI ELETTORALI - SOTTOSCRIZIONE DI PIU' DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA PER LE ELEZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - DEDOTTA IRRAGIONEVOLE EQUIPARAZIONE, QUANTO ALLA PENA EDITTALE, DELLE VARIE IPOTESI CRIMINOSE PREVISTE DALLA DISPOSIZIONE DENUNCIATA - ASSERITA VIOLAZIONE, ALTRESI', DELL'ART. 27 COST. - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INAMMISSIBILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione, gia' dichiarata inammissibile con la sentenza n. 84 del 1997. red.: G. Leo
ELEZIONI - REATI ELETTORALI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - SOTTOSCRIZIONI PLURIME DI PRESENTAZIONI DI CANDIDATURE - DISPENSA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLE LISTE IN DETERMINATE IPOTESI PER LE ELEZIONI POLITICHE - MANCATA ESTENSIONE ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE - OMESSA CONSIDERAZIONE DELL'ART. 1, LETT. B), D.L. 3 MAGGIO 1976, N. 161 - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO PER NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA.
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza allorche` tale giudice abbia omesso di tener conto di una nuova disciplina che possa incidere sul giudizio, entrata in vigore prima dell'emanazione dell'ordinanza di rimessione. Nella specie era stato impugnato l'art. 93 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, riguardante la previsione di sanzioni in caso di sottoscrizione plurima di presentazione di candidature, sotto il profilo della mancata estensione alle elezioni amministrative delle nuove disposizioni concernenti le modalita` di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni politiche ed, in particolare, l'eliminazione per talune di tali liste dell'onere di sottoscrizione da parte di elettori presentatori. Il giudice a quo non aveva pero` tenuto conto dell'art. 1, lett. b), d.l. 3 maggio 1976, n. 161, convertito con legge 14 maggio 1976, n. 240, che ha eliminato, anche per le elezioni amministrative, le sottoscrizioni per la presentazionw di liste in ipotesi corrispondenti. (Restituzione al giudice a quo, per una nuova valutazione della rilevanza, degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 93 t.u. per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).
ELEZIONI - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - T.U.16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 93 (SANZIONI PER CHI SOTTOSCRIVE DUE LISTE DI CANDIDATI) E ART. 102 (INAPPLICABILITA' AI REATI ELETTORALI DEL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E DELLA NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE - NON VIOLANO, RISPETTIVAMENTE, GLI ARTT. 3, SECONDO COMMA, E 27, TERZO COMMA, 2, SECONDO COMMA, E 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 93 del T.U. delle leggi per la composizione degli organi delle Amministrazioni comunali (D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), in riferimento all'art. 3, secondo comma della Costituzione, e dell'art. 102 dello stesso T.U.,in riferimento agli artt. 27, terzo comma, 2, secondo comma, e 3 della Costituzione. Cfr.: sent. n. 48/1962; 45/1967; 106/1971 ed ord. n. 23/1972.
Riguarda ancheart. 102 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
ELEZIONI - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 93 (SANZIONI PER CHI SOTTOSCRIVE DUE LISTE DI CANDIDATI) E ART. 102 (INAPPLICABILITA' AI REATI ELETTORALI DEL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E DELLA NON MENZIONATA DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE) - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Non sussistendo motivi per discostarsi dalle precedenti decisioni, la Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 93 T.U. delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, appr. con D.P. 14 maggio 1960, n. 570, sollevata in relazione all'art. 3 Cost. e gia' dichiarata infondata con sent. n. 45 del 1967 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 106/71, nonche' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102 del citato T.U. sollevata pure in relazione al detto art. 3 Cost. e gia' dichiarata infondata con la sentenza n. 48 del 1962.
Riguarda ancheart. 102 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
ELEZIONI - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 93 - SANZIONE PER CHI SOTTOSCRIVE DUE LISTE DI CANDIDATI - DIVERSITA' DALLA PENA PREVISTA PER ANALOGA INFRAZIONE COMMESSA IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - INSUSSISTENZA DI NUOVI ARGOMENTI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Qualora una questione di legittimita' costituzionale sollevata in via incidentale risulti essere stata gia' dichiarata non fondata, e non sussistano ragioni per adottare decisioni diverse, la Corte ne pronuncia con ordinanza in Camera di consiglio la manifesta infondatezza.
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - SOTTOSCRIZIONE DI PIU' DI UNA LISTA DI CANDIDATI - SANZIONE PENALE PIU' GRAVE DI QUELLA PREVISTA PER ANALOGO REATO IN RELAZIONE ALLE ELEZIONI POLITICHE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA.
Il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione comporta che a parita' di situazioni deve corrispondere parita' di trattamento, mentre trattamenti differenziati sono riservati a situazioni obbiettivamente diverse; spetta insindacabilmente al legislatore giudicare sulla parita' o diversita' delle situazioni, nel rispetto dei criteri di ragionevolezza nonche' degli altri principi costituzionali. Il fatto che colui che commette reato sottoscrivendo piu' di una lista di candidature per le elezioni comunali sia punito con pena edittale piu' grave (reclusione fino a due anni e multa fino a l. 20.000 ex artt. 86 T.U. 5 aprile 1951 e 93 T.U. 16 maggio 1960 n. 570) di quella prevista per l'elettore che commetta la stessa infrazione in occasione delle elezioni politiche (reclusione fino a tre mesi ovvero multa sino a l. 10.000 ex art. 106 T.U. 30 marzo 1957 n. 361) non costituisce violazione del principio di eguaglianza poiche', accanto ai punti di accostamento che indubbiamente sussistono fra i detti reati, vi e' il dato ben cognito che le elezioni amministrative vengono realizzate in ambienti, circostanze, situazioni locali che ne caratterizzano la preparazione e l'andamento. Sussiste pertanto fra le dette fattispecie delittuose una qualche diversificazione che rende non irrazionale una normativa diversa per quanto riguarda la misura delle sanzioni. E' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 86 D.P.R. 5 aprile 1951 n. 203 e 93 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 86 Approvazione del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.