Art. 2 — Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 2; legge 23 marzo 1956, n. 137, art. 1, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 2
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Non sono elettori:
- 1)NUMERO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1978, N.180;
- 2)i commercianti falliti, finche' dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;
- 3)coloro che sono sottoposti ((in forza di provvedimenti definitivi)) alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- 4)coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive o a liberta' vigilata a norma dell'articolo 215 del codice penale, finche' durano gli effetti del provvedimento;
- 5)i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- 6)coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;
- 7)NUMERO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1980, N. 193;
- 8)i condannati per i reati previsti nel titolo I del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, nonche' i condannati per i reati previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, sulla punizione dell'attivita' fascista. Le disposizioni dei numeri 5), 6), 7) e 8) non si applicano se la sentenza di condanna e' stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, o se il reato e' estinto per effetto di amnistia, o se i condannati sono stati riabilitati. Nel caso di amnistia, non puo' farsi luogo alla iscrizione nelle liste elettorali se non e' intervenuta la declaratoria della competente autorita' giudiziaria.
Testo vigente dal 24 agosto 1988 al 6 febbraio 1992 · versione 7 su Normattiva