Art. 285Ricorso all'autorita' giudiziaria

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Esauriti i ricorsi di cui agli articoli 282-284 e 284-bis, ogni ulteriore questione, che non si riferisca ad estimazione di redditi o ad accertamenti di fatto relativi alla materia imponibile, puo' essere proposta, unicamente davanti all'autorita' giudiziaria, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, allegato E. In tutti i casi il ricorso all'autorita' giudiziaria deve essere corredato del certificato dell'eseguito pagamento delle rate di imposta o contributo gia' scadute. 68 Il ricorso stesso non puo' essere proposto dopo trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione, prescritta dal 8° comma dell'articolo seguente, del ruolo in cui fu compreso il contribuente o dalla data di notifica, dell'ultima decisione delle Commissioni amministrative, se questa interviene in epoca posteriore al ruolo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale 3-9 luglio 1962, n. 86

68

La Corte Costituzionale 3-9 luglio 1962, n. 86 (in G.U. 1ª s.s. 14/07/1962, n. 177) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 285, secondo comma, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale".

Testo vigente dal 15 luglio 1962 al 22 dicembre 2008 · versione 80 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art285 · fonte su Normattiva