Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - RUOLI D'IMPOSTA - PUBBLICAZIONE MEDIANTE DEPOSITO E AFFISSIONE - RICORSO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - TERMINE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Nell'ambito della discrezionalita`, spettante al legislatore, di determinare le diverse possibili forme di tutela giurisdizionale e, in particolare, per quanto riguarda il diritto tributario, di differenziare detta tutela a seconda delle diverse specie di imposta, non e` irragionevole la statuizione, secondo un'antica e accettata tradizione, che i ruoli delle imposte locali vengano resi pubblici mediante deposito ed affissione e che dalla pubblicazione decorra il termine per adire l'autorita` giudiziaria, tanto piu` se il termine previsto non renda impossibile ne` eccessivamente difficile l'esercizio del diritto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3,24, 113 Cost. - dell'art. 285, comma terzo, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, che consente al contribuente di ricorrere all'autorita` giudiziaria entro sei mesi dalla pubblicazione del ruolo d'imposta). cfr. S. n. 255/1974.
FINANZA LOCALE - COMMISSIONI PER I TRIBUTI LOCALI - NATURA AMMINISTRATIVA - ARGOMENTI DI DIRITTO POSITIVO IN TAL SENSO.
Denotano il carattere amministrativo delle commissioni per i tributi locali, non essendo connaturali all'essenza degli organi giurisdizionali: a) il potere delle commissioni, ex art. 280 del t.u. per la finanza locale, di aumentare ex officio la base imponibile accertata; b) la possibilita' (ex art. 270 t.u.) che la commissione giudichi con la presenza della sola meta' dei componenti; c) il potere del prefetto (art. 291 t.u.) di sciogliere la commissione; d) i tre gradi di giurisdizione ordinaria ammessi (ex art. 285 t.u.), sulle questioni decise dalla commissione comunale, dopo esperiti i ricorsi alla sezione speciale della G.P.A. e alla commissione centrale.
sentenza 6/1969massima n. 3100 Riguarda ancheart. 280 Testo unico per la finanza locale. (031U1175)art. 270 Testo unico per la finanza locale. (031U1175)art. 291 Testo unico per la finanza locale. (031U1175)
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - FINANZA LOCALE - R.D. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ART. 285, SECONDO COMMA - QUESTIONE PROPOSTA DA GIUDICE ISTRUTTORE CIVILE - CARENZA DI LEGITTIMAZIONE - INAMMISSIBILITA'.
Vedi: Sent. 109/1962.
QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DELLA NORMA. (COST., ARTT. 21 E 136; T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 113; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 26; NORME INTEGRATIVE, ART. 9).
V. Sent. 24/56 C (Nella specie era stata sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, gia' dichiarata costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 79 del 30 dicembre 1961 e dell'art. 285, secondo comma, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 86 del 3 luglio 1962).
Riguarda ancheart. 149 r.d. 3269/1923art. 145 r.d. 3269/1923
IMPOSTE E TASSE - FINANZA LOCALE - T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ART. 285, SECONDO COMMA: PRINCIPIO DEL "SOLVE ET REPETE" - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DELLA NORMA IMPUGNATA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 26, SECONDO COMMA). IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 209, SECONDO COMMA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 26, SECONDO COMMA).
La Corte costituzionale emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta quando trattasi di questione relativa a norme di cui e' gia' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale. In tal caso l'infondatezza deriva dal fatto che, essendo sopraggiunta la cessazione della efficacia delle norme impugnate, la questione di legittimita' non e' piu' proponibile. La Corte emana, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, anche quando gia' con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimita' costituzionale e non ricorrano i motivi che possano giustificare una diversa decisione.
Riguarda ancheart. 209 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
TRIBUTI IN GENERE - "SOLVE ET REPETE" - REGISTRO (IMPOSTA DI) - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ART. 149 - FINANZA LOCALE - T.U. 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, ART. 285 - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DELLE NORME IMPUGNATE.
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non puo' avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata con ordinanza la questione di legittimita' costituzionale relativa a una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia gia' riconosciuto illegittima. (Nella specie erano state riproposte - in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. - le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 145, comma terzo, e 149 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, e dell'art. 285, secondo comma, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, che riaffermavano il principio del "solve et repete" in tema di imposta di registro e di finanza locale). V. sent. n. 79 del 30 dicembre 1961 e 86 del 3 luglio 1962.
Riguarda ancheart. 149 r.d. 3269/1923art. 145 r.d. 3269/1923