Art. 285

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Esauriti i ricorsi di cui agli articoli 282 e 284, e salvo il disposto dell'art. 288, ogni ulteriore questione, che non si riferisca ad estimazione di redditi o ad accertamenti di fatto relativi alla materia imponibile, e' di competenza esclusiva dell'autorita' giudiziaria, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865 allegato E. In tutti i casi il ricorso all'autorita' giudiziaria deve essere corredato del certificato dell'eseguito pagamento delle rate d'imposta o contributo gia' scadute. Il ricorso stesso non puo' essere proposto dopo trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione, prescritta dal 3° comma dell'articolo seguente, del ruolo in cui fu compreso il contribuente.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 12 febbraio 1937 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art285 · fonte su Normattiva