Art. 285

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((Esauriti i ricorsi di cui agli articoli 282-284 e 284-bis, ogni ulteriore questione, che non si riferisca ad estimazione di redditi o ad accertamenti di fatto relativi alla materia imponibile, puo' essere proposta, unicamente davanti all'autorita' giudiziaria, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, allegato E. In tutti i casi il ricorso all'autorita' giudiziaria deve essere corredato del certificato dell'eseguito pagamento delle rate di imposta o contributo gia' scadute. Il ricorso stesso non puo' essere proposto dopo trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione, prescritta dal 8° comma dell'articolo seguente, del ruolo in cui fu compreso il contribuente o dalla data di notifica, dell'ultima decisione delle Commissioni amministrative, se questa interviene in epoca posteriore al ruolo)).

Testo vigente dal 12 febbraio 1937 al 15 luglio 1962 · versione 20 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art285 · fonte su Normattiva