Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PENSIONI - PENSIONI PRIVILEGIATE INDIRETTE - MORTE DEL TITOLARE - RIVERSIBILITA' A FAVORE DELLA VEDOVA O DEI FIGLI MINORI - MANCATA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA VEDOVA DEL TITOLARE DI PENSIONE DIRETTA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - ASSORBIMENTO DEI RESTANTI PROFILI DENUNZIATI.
Il sistema di riversibilita' delle pensioni indirette, a differenza del sistema di riversibilita' delle pensioni dirette - che adempie ad una funzione assistenziale - e' ispirato a finalita' risarcitorie, di tutela dei vincoli di sangue e della solidarieta' familiare, i cui contenuti non sono connotabili a priori o sulla base di situazioni di fatto, ma operano sulla base dei criteri stabiliti dal sistema stesso, quali quello di esclusione - corretto da quelli della coesistenza e del consolidamento - secondo cui la pensione va riconosciuta una sola volta, in base ad un rigido ordine di precedenze, senza possibilita' quindi - tranne i casi di consolidamento tassativamente previsti - che il diritto al trattamento, una volta attribuito al beneficiario, e percio' esaurita la sua finalita', possa risorgere, a seguito di morte di quest'ultimo, in capo ad un altro soggetto. Appare pertanto coerente con tali principi che, a norma degli artt. 11 e 12, l. n. 46 del 1958 e delle corrispondenti norme in materia di pensioni di guerra, non sia riconosciuta, a favore della vedova ovvero dei figli minori del titolare di pensione indiretta, deceduto, la riversibilita' della pensione, dovendosi escludere che tale preclusione possa configurare una ingiustificata disparita' di trattamento di detta vedova, rispetto alla vedova del titolare di pensione diretta, trattandosi di situazioni non raffrontabili per mancanza di omogeneita', riguardo alla fonte, all'oggetto della tutela e al momento della loro efficacia. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3, Cost., restando assorbiti gli ulteriori profili, dedotti in ordine agli artt. 29 e 31 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11 e 12, l. 15 febbraio 1958, n. 46, come modificati dagli artt. 81 e 82, t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 12 legge 46/1958art. 81 Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.art. 11 legge 46/1958
PENSIONI - PENSIONI AI SUPERSTITI - FIGLI ADOTTIVI MAGGIORI DI ETA' DI PENSIONATI STATALI - DIRITTO AL TRATTAMENTO DI RIVERSIBILITA' - CONDIZIONE PRESCRITTA - DOMANDA DI ADOZIONE DEL DIPENDENTE PENSIONATO - PRESENTAZIONE PRIMA DEL SESSANTESIMO ANNO DI ETA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La condizione, prescritta ai fini del conseguimento del trattamento di riversibilita' da parte dei figli adottivi di dipendenti statali, che la domanda di adozione sia stata da questi ultimi presentata prima del compimento del sessantesimo anno di eta', non lede sotto alcun profilo il principio di eguaglianza e il diritto dei figli adottivi: ben diversa e' infatti la situazione di costoro e non comparabile con quella dei figli naturali, per i quali - a seguito di sentenze costituzionali - sono state rimosse condizioni temporali limitative del diritto alla pensione di riversibilita'; ne' per l'adozione di persona maggiore di eta', le cui finalita' sono prevalentemente patrimoniali, puo' trarsi elemento di comparazione dalla disciplina della adozione dei minori, che presenta struttura ed effetti differenti, atteso l'intento di dare compiuta attuazione al diritto del minore ad una famiglia; sicche' non valgono, in relazione alla predetta condizione, ne' i principi desumibili dall'art. 31 Cost. ne' quelli di cui all'art. 38 Cost. in quanto non puo' essere attribuito al titolare di una pensione la facolta' di scegliere, mediante un'adozione tardiva, il soggetto inabile da beneficare. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 82, terzo comma d.P.R. 29/12/1973, n. 1092). - S. nn. 403 e 268/1988.
PENSIONI - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' - ORFANI MAGGIORENNI DI DIPENDENTI STATALI - DIRITTO AL TRATTAMENTO PER LA DURATA DEL CORSO DI STUDI UNIVERSITARI E FINO AL VENTISEIESIMO ANNO DI ETA' - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - D.P.R. 29 DICEMBRE 1973 N. 1092, ART. 82, COMMA PRIMO. - COST., ART. 3.
Ai fini dell'attribuzione della pensione di riversibilita' durante il periodo di frequenza a corsi universitari, la situazione degli orfani maggiorenni di pensionati statali e' sostanzialmente identica a quella degli orfani maggiorenni di iscritti all'a.g.o., in quanto, pur nel diverso assetto dei rispettivi ordinamenti previdenziali, la situazione di bisogno connessa alla dedizione agli studi costituisce un dato materiale indifferenziato che, unitamente al carattere assistenziale ed alimentare dei trattamenti di riversibilita', e' "idoneo, comunque, a fondare, in via eccezionale, l'invocata identita' di trattamento". Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 82, comma primo, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, nella parte in cui (per il periodo anteriore all'entrata in vigore della l. 21 luglio 1984 n. 391) esclude il diritto alla pensione di riversibilita' degli orfani maggiorenni di dipendenti statali, in caso di frequenza da parte loto di un corso di studi universitario, per tutta la durata del corso medesimo e, comunque, fino al limite massimo del ventiseiesimo anno di eta'.
PENSIONI - DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO - SUPERSTITI - FIGLI NATURALI DICHIARATI GIUDIZIALMENTE - DIRITTO ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - CONDIZIONE - DOMANDA DI DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' ANTERIORE ALLA DATA DI MORTE DEL DANTE CAUSA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'. - D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092, ART. 82, COMMA TERZO. - COST., ART. 3.
Ai figli naturali giudizialmente dichiarati va attribuito, quando dovuto, senza limitazioni temporali di sorta, il trattamento di quiescenza: questo non puo' essere, infatti, limitato a quei soggetti nei confronti dei quali la domanda di dichiarazione giudiziale di paternita' sia anteriore alla morte del dante causa, dal momento che tale dichiarazione ovvero il riconoscimento, secondo pacifica giurisprudenza, hanno contenuto meramente dichiarativo. Pertanto, per violazione dell'art. 3 Cost., e' costituzionalmente illegittimo l'art. 82, comma terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, limitatamente alle parole "purche' la domanda di dichiarazione giudiziale di paternita' sia anteriore alla data di morte del dante causa". - S. n. 268/1988.
PENSIONI - CIVILI E MILITARI - DIPENDENTI PUBBLICI - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - DIRITTO DI ORFANI MAGGIORENNI - CONDIZIONE DELL'INABILITA' A PROFICUO LAVORO - ORFANI DIVENUTI INABILI DOPO IL DECESSO DEL GENITORE - ESCLUSIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO NEI LORO CONFRONTI - ASSERITA DISPARITA' RISPETTO AGLI ORFANI INVALIDI PRIMA DEL DECESSO DEL GENITORE E RISPETTO AGLI ORFANI MAGGIORENNI DI GUERRA O DI PENSIONATI DI GUERRA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La norma che, ai fini della concessione del trattamento di riversibilita` agli orfani di dipendenti pubblici, distingue tra il figlio maggiorenne che sia inabile alla data del decesso del genitore e quello che lo sia divenuto successivamente, non e` irrazionale poiche` il momento in cui devono sussistere i presupposti del beneficio pensionistico e` necessariamente quello stesso in cui il figlo perde il sostegno paterno; ne` puo` ritenersi discriminatoria, rispetto al trattamento degli orfani di guerra, stabilito in modo uniforme senza riguardo all'epoca di insorgenza dell'invalidita`, in ragione di esigenze di ordine naturale ed etico, peculiari della legislazione pensionistica di guerra. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - del combinato disposto degli artt. 12, comma secondo e 13 Legge 15 febbraio 1958, n. 46 e dei corrispondenti artt. 82, comma primo e 86, comma primo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). - S.n. 142/1984.
Riguarda ancheart. 13 legge 46/1958art. 12 legge 46/1958art. 86 Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.