Art. 86Sussistenza e cessazione delle condizioni previste

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 maggio 1974 al 22 maggio 1976. Leggi il testo vigente →

Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di riversibilita' devono sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato. Qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di riversibilita' e' revocata. La stessa norma si applica nel caso in cui cessi lo stato di bisogno della vedova in godimento dell'assegno alimentare. La disposizione del primo comma si applica anche per la mancanza di congiunti di ordine precedente, aventi diritto alla pensione di riversibilita', salvo quanto disposto nel successivo art. 87. E' fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare.

Testo vigente dal 9 maggio 1974 al 22 maggio 1976 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art86 · fonte su Normattiva