Art. 276
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[1]Il patrimonio amministrato dall'Ente edilizio e' costituito:
- a)dalle aree, dalle baracche, dai padiglioni e dai diritti ceduti dallo Stato al comune di Reggio Calabria a norma degli articoli 54, 55 e 66 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, salvi i diritti riservati allo Stato, e dai beni espropriati a norma dell'art. 123 del citato testo unico;
- b)dalle baracche e dai padiglioni ad uso alloggio degli impiegati civili dello Stato, esclusi quelli di pertinenza della Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
- c)dalle case degli impiegati dello Stato costruite e da costruire in Reggio Calabria ai termini della lettera b) dell'articolo 17 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399;
- d)dalle case economiche e popolari costruite e da costruire in Reggio Calabria con fondi propri o somministrati dallo Stato. Tali case sono di proprieta' del comune e non possono essere affittate che a persone residenti nell'antico centro di Reggio Calabria.
[2]La gestione delle baracche comprende quelle costruite dal comune o da qualunque amministrazione dello Stato anche su suoli comunali.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 6 febbraio 1953 · versione 0 su Normattiva