Art. 345
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L'Istituto svolge la propria attivita':
- a)nei comuni capoluoghi di provincia con esclusione di Messina e di Reggio Calabria, per le quali citta' valgono le disposizioni di cui al titolo I della Parte seconda;
- b)a Taranto, anche per gli alloggi che, per un importo di lire 3.000.000 prelevabili dal fondo di cui all'art. 364, comma primo, l'Istituto e' autorizzato a costruire per essere concessi in locazione agli Ufficiali della R. marina, ivi in servizio permanente effettivo, e coi benefici di cui agli articoli 370 e 371. A questi alloggi, per quanto non previsto dagli articoli 382 e 383, sono applicabili le disposizioni che disciplinano la normale attivita' dell'Istituto per la costruzione o gestione delle case destinate agli impiegati dello Stato;
- c)a Rodi, dove l'Istituto, avvalendosi delle somme di cui al penultimo comma dell'art. 364, e' autorizzato a costruire ed assegnare case nei limiti di spesa di non oltre un milione e mezzo, secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per gli affari esteri, per i lavori pubblici e per la guerra;
- d)a Lero, dove l'Istituto e' autorizzato, in base a norme che occorrendo saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello pei lavori pubblici, a costruire ed assegnare case nel limite di spesa di non oltre un milione e mezzo, avvalendosi dei fondi di cui al penultimo comma dell'art. 364;
- e)in Somalia od anche nelle altre colonie dove l'Istituto, in base a norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'Africa Italiana e pei lavori pubblici, e' autorizzato, coi fondi di cui al penultimo comma dell'art. 364, a costruire ed assegnare case fino all'importo massimo di tre milioni nella Somalia e nei limiti da determinarsi dal Ministro per le finanze, di concerto con quello pei lavori pubblici, nelle altre colonie;
- f)nelle localita' che saranno indicate dal Ministero della guerra, agli effetti della costruzione di fabbricati destinati ad alloggi per ufficiali e sottufficiali del R. Esercito, senza le limitazioni contenute alla lettera a);
- g)nel Comune di Augusta;
- h)nelle localita' dell'Africa Orientale italiana nelle quali sara' riconosciuto il bisogno di case per il personale civile e militare, in base a norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quelli per l'Africa italiana e per i lavori pubblici, salvo restando il disposto di cui alla lettera e). In dette norme sara' anche determinato quali fra le disposizioni legislative e regolamentari relative all'attivita' che l'Istituto svolge nel Regno siano applicabili, ove occorra, con gli opportuni adattamenti alle costruzioni qui previste.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 14 novembre 1965 · versione 0 su Normattiva