Art. 38 — Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d'impresa e su altri redditi
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[2]1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui all'articolo 53, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sull'intero ammontare delle somme di cui al medesimo articolo 53, comma 2, lettera c). La ritenuta e' elevata al 20 per cento per le indennita' di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c) e d) dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. ((La ritenuta deve essere operata con un'aliquota dello 0,5 per cento per l'anno 2028 e dell'1 per cento a decorrere dall'anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. La ritenuta di cui al quinto periodo non e' effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalita' di cui all'articolo 41, comma 1, del presente testo unico. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita' attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo)). 2 2. Salvo quanto disposto nel comma 4, se i compensi e le altre somme di cui al comma 1 sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai compensi di importo inferiore a 25,82 euro corrisposti dai soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera c), del richiamato testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreche' non costituiscano acconto di maggiori compensi. 4. I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, corrisposti a non residenti sono soggetti a una ritenuta del 30 per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. E' operata, altresi', una ritenuta del 30 per cento a titolo di imposta sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 dicembre 2025, n. 199
2con decorrenza dal 1 gennaio 2028
La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 115) che le presenti modifiche si applicano, nelle percentuali ivi indicate, ai pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2028.
Testo vigente dal 1 gennaio 2026 al 7 agosto 2026 · versione 4 su Normattiva