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Ai fini della commisurazione del contributo, la retribuzione si considera esclusivamente composta dagli elementi seguenti:

  • a)minimo contrattuale di stipendio o di salario;
  • b)aumenti periodici di anzianita';
  • c)aumenti di merito e ad personam;
  • d)indennita' di contingenza;
  • e)compenso ai notturnisti per la 8ª e la 9ª ora di lavoro;
  • f)indennita' di connessione con le maestranze;
  • g)tredicesima mensilita' o gratifica natalizia, limitatamente alla quota corrispondente ai predetti elementi della retribuzione.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1957 al 13 agosto 1967

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