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((Ai fini della commisurazione del contributo, la retribuzione si considera esclusivamente composta dagli elementi seguenti:
- a)stipendio o salario contrattuale;
- b)aumenti periodici di anzianita';
- c)assegni di merito e ad personam;
- d)indennita' di contingenza;
- e)indennita' di connessione con le maestranze;
- f)tredicesima mensilita' o gratifica natalizia, limitatamente alla quota corrispondente ai predetti elementi della retribuzione)).
Testo in vigore dal 13 agosto 1967 al 27 novembre 1973
