Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1967 al 27 novembre 1973. Leggi il testo vigente →

((Ai fini della commisurazione del contributo, la retribuzione si considera esclusivamente composta dagli elementi seguenti:

  • a)stipendio o salario contrattuale;
  • b)aumenti periodici di anzianita';
  • c)assegni di merito e ad personam;
  • d)indennita' di contingenza;
  • e)indennita' di connessione con le maestranze;
  • f)tredicesima mensilita' o gratifica natalizia, limitatamente alla quota corrispondente ai predetti elementi della retribuzione)).

Testo in vigore dal 13 agosto 1967 al 27 novembre 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 13 agosto 1967

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1957 al 13 agosto 1967. 22 parole tolte, 6 parole aggiunte in 5 capoversi.

a) tolto: minimo contrattuale di stipendio o di salario aggiunto: stipendio o salario contrattuale;

c) tolto: aumenti aggiunto: assegni di merito e ad personam;

e) tolto: compenso ai notturnisti per la 8ª e la 9ª ora di lavoro;

tolto: f) indennita' di connessione con le maestranze;

tolto: gaggiunto: f) tredicesima mensilita' o gratifica natalizia, limitatamente alla quota corrispondente ai predetti elementi della retribuzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1450~art9 · fonte del testo