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La decisione del Tribunale arbitrale e della Corte permanente di giustizia internazionale deve essere eseguita in buona fede dalle Parti. Le Parti contraenti si impegnano a non adottare, per la durata del procedimento della Commissione di conciliazione, del Tribunale arbitrale o della Corte permanente di giustizia internazionale, qualsiasi provvedimento che possa pregiudicare l'accettazione delle proposte della Commissione permanente di conciliazione, ovvero l'esecuzione della decisione del Tribunale arbitrale o della Corte permanente di giustizia internazionale. Il Tribunale arbitrale puo', a richiesta di una Parte, ordinare provvedimenti di cautela, in quanto questi possano essere eseguiti dalle Parti in via amministrativa. La Commissione permanente di conciliazione puo' del pari fare proposte allo stesso scopo.

Testo in vigore dal 26 giugno 1930 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-06-24;823~art10 · fonte del testo